Revocazione per errore di fatto e sindacato sulle valutazioni del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 11 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione per errore di fatto, previsto dall’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., non consente di censurare l’attività di interpretazione e di valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice contabile. L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una mera svista percettiva, emergente dal raffronto immediato tra la sentenza e gli atti, senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Ove il motivo si traduca in critiche rivolte alle valutazioni del materiale probatorio, esso configura un errore di giudizio, insindacabile in revocazione. È altresì necessario che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. La natura risarcitoria-riparatoria della responsabilità amministrativa esclude la configurabilità di un ne bis in idem rispetto al processo penale.
Il Fatto
Con sentenza n. 449/2023 la Sezione aveva rigettato gli appelli proposti avverso la decisione della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 280 del 15 ottobre 2020, con la quale era stata ravvisata un’ipotesi di occultamento doloso del danno e i convenuti erano stati condannati, a titolo di dolo e in solido, al pagamento di oltre sei milioni di euro in favore del G.S.E. S.p.a., per avere illecitamente percepito incentivi pubblici connessi a un impianto serricolo fotovoltaico.
I ricorrenti hanno proposto revocazione avverso tale pronuncia, deducendo l’errore di fatto risultante dai documenti di causa, l’omessa pronuncia su profili relativi agli incentivi per impianti non integrati e la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa del processo penale. Hanno inoltre sollecitato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 202 c.g.c., per l’asserita assenza di un autonomo caso di revocazione che eviti il cristallizzarsi di violazioni convenzionali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, muovendo dal presupposto che le condanne delle sezioni giurisdizionali contabili non hanno natura di sanzione amministrativa afflittiva. Richiamando la giurisprudenza convenzionale e costituzionale, il Collegio ha ribadito il carattere risarcitorio-riparatorio della responsabilità erariale.
La concorrenza dei procedimenti penale e contabile non lede il principio del ne bis in idem, stante la strutturale diversità delle azioni e dei beni tutelati. Le differenti modalità di acquisizione della prova nei due processi riflettono la diversità funzionale degli stessi.
Quanto alla richiesta di sospensione per la pendenza della querela di falso, la Corte ha osservato che l’istanza di revocazione presuppone che il giudice abbia giudicato su prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza stessa. È pertanto inammissibile la revocazione fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.
Nel merito, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. L’errore di fatto revocatorio postula il contrasto tra due rappresentazioni del medesimo fatto, ritraibili l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti, e deve tradursi in un errore di percezione, senza che il fatto sia stato punto controverso. Nel caso concreto i motivi prospettati si risolvono in critiche alle valutazioni compiute sul materiale probatorio dal giudice della sentenza impugnata: censure che, ove fondate, configurerebbero errori di giudizio, non emendabili con la revocazione.
La Corte ha inoltre rilevato l’assenza del requisito della mancata discussione: il fatto costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, come dimostrano le pagine della sentenza di primo grado e della pronuncia revocanda, ove il giudice ha motivato la non condivisibilità della prospettazione degli appellanti in ordine alla spettanza degli incentivi per impianti non integrati. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con liquidazione a favore dello Stato.
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Nota della Redazione
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