Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per domanda ambigua (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 8 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, concordata dalle parti, non esclude che il giudice valuti le modalità con cui la domanda è stata proposta. Quando il ricorso omette di precisare il dies ad quem della pretesa e il suo termine di decorrenza, così da risultare ambiguo e impreciso, la declaratoria di cessazione non preclude la compensazione parziale delle spese di lite. La residua metà può essere posta a carico dell’ente previdenziale, in considerazione della rilevanza degli arretrati riconosciuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un pensionato deceduto, aveva fruito della pensione di reversibilità erogata dall’INPDAP sin dall’agosto 2004. L’erogazione era cessata dopo il compimento della maggiore età, il 7 luglio 2020, pur essendo la stessa iscritta a un corso di studi universitari. Dopo un’istanza amministrativa presentata nel dicembre 2022 e rimasta senza esito, la ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale per ottenere il ripristino del trattamento a decorrere dal 1° luglio 2020.
Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato di aver riattivato la pensione a seguito dell’istanza e di aver corrisposto gli arretrati nel settembre 2025. All’udienza del 2 dicembre 2025 la ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preso atto dell’accordo delle parti sulla cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia rilevato che il ricorso non aveva precisato né il dies ad quem della pretesa, né se la ricorrente avesse completato gli studi universitari.
Il certificato di laurea allegato documentava soltanto il conseguimento di una laurea triennale il 16 luglio 2024, senza chiarire l’eventuale prosecuzione del percorso. Il richiamo all’art. 82, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 consente di mantenere il diritto in capo agli orfani maggiorenni iscritti all’università per tutta la durata del corso legale e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Poiché la ricorrente non aveva ancora raggiunto tale soglia anagrafica, un’eventuale iscrizione a un corso di laurea magistrale le avrebbe consentito di continuare a fruire della pensione anche oltre il 31 luglio 2024, data considerata dall’INPS nel liquidare gli arretrati, pari a oltre ottantamila euro lordi.
Il giudice ha inoltre osservato che nei conteggi dell’INPS il dies a quo degli arretrati risulta individuato nel 1° agosto 2020, mentre il ricorso indicava il 1° luglio dello stesso anno. L’omessa contestazione su tale punto conferma l’erroneità della decorrenza invocata.
Su queste basi, pur dichiarando cessata la materia del contendere sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto che le ambiguità e imprecisioni della domanda giustifichino la compensazione di metà delle spese. La residua metà è stata posta a carico dell’INPS e liquidata in 1.500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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