Responsabilità erariale dei dipendenti infedeli e danno da lesione del nesso sinallagmatico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 6 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il danno da lesione del nesso sinallagmatico è configurabile quando le energie lavorative del dipendente pubblico siano distratte dai compiti istituzionali e indirizzate a finalità estranee all’Ente, con violazione dell’obbligo di diligenza e inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Non occorre la prova di una minore resa del servizio, essendo sufficiente lo sviamento dalle finalità istituzionali. Il danno si quantifica in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla retribuzione lorda, tenendo conto della gravità, frequenza e sistematicità delle condotte. La sentenza di patteggiamento, pur non avendo efficacia probatoria nei giudizi contabili ai sensi del novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., conserva la qualifica di sentenza di condanna e integra il presupposto dell’azione risarcitoria per danno all’immagine ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio tre dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, contestando loro di aver intrattenuto rapporti con professionisti esterni per la gestione illecita di pratiche, accedendo abusivamente ai sistemi informatici dell’Ente durante l’orario di lavoro in cambio di somme di denaro. I fatti, emersi da indagini penali con intercettazioni, erano stati definiti per due convenuti con sentenze di patteggiamento divenute irrevocabili, mentre per il terzo pendeva il procedimento penale. L’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare, concluso con il licenziamento senza preavviso, e la Procura contabile quantificava il danno in tre voci: lesione del nesso sinallagmatico, disservizio in senso stretto e, per due soli convenuti, danno all’immagine.
I convenuti contestavano la quantificazione, l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento come presupposto dell’azione per danno all’immagine, la duplicazione delle poste risarcitorie e la configurabilità stessa del danno sinallagmatico, chiedendo in subordine il potere riduttivo dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto il rapporto di servizio e la condotta illecita e dolosa dei convenuti. Le intercettazioni sono ritenute idonee fonti di prova nel giudizio contabile, in quanto attendibili, non equivoche e concordanti, confermate dall’audit interno e dai procedimenti disciplinari. La Corte esclude che le somme ricevute possano qualificarsi come regalie d’uso o che il modico valore incida sull’antigiuridicità del fatto.
Sul danno da lesione del nesso sinallagmatico, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui non è necessaria la prova di una minore resa lavorativa, essendo sufficiente lo sviamento dalle finalità istituzionali. Il quantum va determinato in via equitativa sulla retribuzione lorda, per tener conto della spesa sostenuta dall’Amministrazione. La Corte ridetermina però il periodo di riferimento: le contestazioni sono provate solo da maggio a dicembre 2022 e non dal maggio 2020, con conseguente ricalcolo della base retributiva. Applicando una riduzione equitativa di un terzo, le pretese vengono parzialmente ridimensionate.
Sul danno da disservizio, la Corte accoglie la domanda e respinge l’eccezione di duplicazione risarcitoria: il danno da disservizio concerne le risorse impiegate per il ripristino della legalità e la verifica della regolarità dei fascicoli, mentre il danno sinallagmatico riguarda la prestazione retribuita ma inutile. L’assenza di gravi irregolarità nelle pratiche non esclude la risarcibilità, essendo i controlli necessari proprio per l’emersione delle condotte illecite.
Sul danno all’immagine, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla riforma Cartabia. Il novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude l’efficacia probatoria del patteggiamento nei giudizi contabili, ma l’ultimo capoverso continua a qualificarlo come sentenza di condanna: esso resta dunque idoneo a integrare il presupposto dell’azione ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. Nel merito, i criteri oggettivo, soggettivo e sociale conducono alla quantificazione equitativa del pregiudizio.
La Corte esclude infine il potere riduttivo per la connotazione dolosa delle condotte e nega ogni decurtazione per le somme versate a titolo di profitto del reato, non aventi natura risarcitoria, e per gli importi colpiti da fermo amministrativo, non realizzandosi un effettivo incameramento.
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Nota della Redazione
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