Partecipazioni societarie del Comune: limiti ai compensi e motivazione dell’organo collegiale (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 175 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di legittimità sul provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, la Sezione regionale verifica la conformità del piano e degli atti esecutivi ai parametri degli artt. 4, 5, 11, 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016. L’accertamento di non conformità non è una raccomandazione, ma produce un effetto conformativo immediato e impone all’ente l’adozione di misure correttive, potendo persino richiedere l’annullamento in autotutela del provvedimento. La scelta dell’organo collegiale ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.S.P. deve essere sorretta da motivazione puntuale su adeguatezza organizzativa e contenimento dei costi. Il limite ai compensi degli amministratori di cui all’art. 11, comma 7, del T.U.S.P., che richiama l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, ha carattere tassativo e non è derogabile per ragioni di complessità o nuovi incarichi; l’assenza del parametro del 2013 non esonera dal contenere la spesa entro il limite della stretta necessità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato il piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31 dicembre 2024, adottato ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. L’istruttoria riguarda la revisione periodica delle società partecipate, dirette e indirette, e i relativi atti di razionalizzazione.
Dall’esame dei bilanci e della documentazione trasmessa sono emerse criticità relative alla governance delle partecipate, con particolare riferimento ai limiti ai compensi dell’organo amministrativo, alla motivazione della scelta dell’organo collegiale e alla proroga dell’organo di una società. La Sezione ha inoltre preso atto del mancato rispetto di taluni parametri dell’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. per alcune società.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo. Dall’inciso dell’art. 24 del T.U.S.P., che attribuisce alla Corte il compito di valutare il puntuale adempimento degli obblighi, emerge un controllo successivo di legittimità sui provvedimenti di ricognizione. La Corte verifica la conformità tra piano, atti conseguenti e parametro legale, senza valutazioni di opportunità o di merito gestionale.
L’esito negativo produce un effetto conformativo immediato: l’ente deve attivare un procedimento volto a rimuovere gli atti disallineati, configurandosi un’ipotesi di autotutela doverosa. Nei casi più gravi può essere necessaria la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di revisione.
Sul piano dei compensi degli amministratori, la Sezione ribadisce che, anche in assenza del parametro del 2013, permane l’obbligo di dimensionare le remunerazioni entro la spesa strettamente necessaria. Il vincolo di contenimento è tassativo e non derogabile per ragioni di complessità delle funzioni o di nuovi incarichi. Il limite massimo invalicabile resta quello di euro 240.000 annui.
Quanto agli assetti organizzativi, la scelta dell’organo collegiale ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.S.P. richiede una motivazione puntuale, che dimostri l’adeguatezza organizzativa e la sostenibilità economica della soluzione. Una motivazione generica, che si limiti a invocare nuove competenze o strategie innovative, non soddisfa il requisito normativo. Analogamente, la proroga dell’organo amministrativo oltre i termini del d.l. n. 293/1994 è misura eccezionale di durata limitata; la sua violazione comporta la decadenza e la nullità degli atti adottati.
La Sezione richiama infine il divieto di soccorso finanziario e la necessità di un’analisi dei costi di funzionamento quale presupposto per escludere esigenze di contenimento, accertando le criticità in capo alle singole società e prescrivendo le misure correttive.
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Nota della Redazione
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