Obbligo di resa del conto giudiziale e agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 76 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I responsabili di settore di un ente locale, nominati con decreto sindacale consegnatari dei beni mobili con debito di custodia, sono qualificabili come agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, non potendosi opporre una interpretazione restrittiva del regolamento di contabilità dell’ente. La mancata pubblicazione all’albo pretorio e la mancata notificazione del provvedimento di nomina non escludono l’obbligo, ove i beni risultino di fatto nella disponibilità e nella gestione dell’ufficio affidato al responsabile. In difetto di formale investitura e di passaggio di consegne, chi si ingerisce nella gestione di beni pubblici è comunque agente contabile di fatto ed è obbligato alla resa del conto.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di assegnare agli agenti contabili, indicati come responsabili del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi esterni di un’amministrazione comunale, un termine per la presentazione del conto giudiziale dei consegnatari dei beni mobili per l’esercizio 2023, nonché al responsabile del procedimento l’ulteriore termine per gli adempimenti di competenza e per il deposito del conto.
Il giudice designato, con decreto, ha accolto la richiesta ordinando la presentazione del conto entro sessanta giorni. I due responsabili hanno proposto separati ricorsi in opposizione ex art. 142 c.g.c., deducendo l’insussistenza dell’obbligo di conto, in astratto e in concreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato ammissibili le opposizioni, depositate nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Nel merito, ha respinto i ricorsi. Sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostenevano che il debito di custodia, e quindi l’obbligo di conto, sussista solo in presenza di una gestione di magazzino con carichi e scarichi, mentre i beni in uso presso gli uffici determinerebbero un semplice debito di vigilanza. La Corte ha replicato che il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente la nomina di consegnatari cui sono affidati la custodia, la conservazione e la gestione dei beni, con responsabilità contabile per gli oggetti ricevuti.
Il Collegio ha escluso che si possa procedere a una interpretazione restrittiva del regolamento, riconoscendo all’ente locale, in forza dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 152 d.lgs. n. 267/2000, l’autonomia regolamentare per rafforzare la tutela dei beni, nominando veri agenti contabili i responsabili che li ricevono in consegna, anche se destinati all’uso d’ufficio.
Quanto al profilo concreto, i ricorrenti contestavano la radicale inefficacia del decreto sindacale di nomina per omessa pubblicazione e notificazione. La Corte ha ritenuto l’atto un mero provvedimento di rilevanza individuale, non una deliberazione soggetta a pubblicazione a pena di nullità ex art. 124 d.lgs. n. 267/2000, e ha ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo ogni eventuale carenza, risultando che gli inventari erano stati redatti nel contraddittorio con i responsabili e che due verbali di consegna erano stati reperiti.
Il passaggio dirimente riguarda i beni già presenti negli uffici, individuati in contraddittorio con i responsabili pro tempore e non consegnati ex novo. In difetto di formale passaggio di consegne, la Corte ha applicato il principio di corresponsabilità per confusione di gestione e, in ogni caso, la qualifica di agente contabile di fatto in capo a chi, anche senza investitura, si ingerisce nella gestione dei beni pubblici. I ricorsi sono stati respinti, con dichiarazione di esecutività del decreto opposto e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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