Responsabilità medica contabile e irretroattività della legge Gelli (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 134 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della responsabilità medica introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in mancanza di una espressa disciplina transitoria di segno contrario, in forza del generale principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi. Detta irretroattività opera anche per le disposizioni di natura processuale contenute nella novella, stante la loro stretta connessione con il nuovo regime sostanziale di responsabilità, con la conseguenza che non trovano applicazione né l’obbligo informativo dell’art. 13, con la relativa preclusione delle azioni di rivalsa, né il limite quantitativo dell’art. 9, quinto comma. Nel giudizio contabile, ai fini della prova del nesso causale, vige il canone del più probabile che non e non quello dell’oltre il ragionevole dubbio, proprio del processo penale. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento su tutte le prove, anche atipiche, acquisite in altri giudizi, nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici, primo e secondo chirurgo di una equipe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno indiretto arrecato all’azienda ospedaliera universitaria nella misura complessiva di euro 183.716,16, ripartita in ragione del 60% e del 40%.
Secondo la prospettazione attorea, i sanitari, nel corso di un intervento chirurgico effettuato nel novembre 2009, avrebbero eseguito una biopsia intraoperatoria inutile e inappropriata, provocando al paziente una grave pancreatite acuta, una peritonite e la necessità di tre ulteriori interventi. Il paziente aveva agito in sede civile ottenendo la condanna dell’azienda, poi ridotta in appello con sentenza passata in giudicato. Poiché l’azienda aveva già pagato in forza della sentenza di primo grado, la Procura ha quantificato il danno nella differenza tra quanto erogato e quanto richiesto in restituzione al paziente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa, dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 83 c.g.c., che preclude la chiamata per ordine del giudice in ragione del carattere pubblico dell’iniziativa processuale; la legittimità di tale scelta è confermata dalla Corte cost. n. 203/2022. Si aggiunge il difetto di giurisdizione rispetto ai rapporti di natura privatistica tra professionista e assicuratore.
Quanto alla prescrizione, la Corte qualifica il danno come indiretto e individua il dies a quo nel momento dell’esborso monetario, coincidente con i due pagamenti effettuati dall’azienda nel marzo e nell’aprile 2018. La messa in mora del febbraio 2023 ha interrotto il termine quinquennale. Il termine complessivo di sette anni dell’art. 66, comma 2, c.g.c. non si applica, per espressa previsione transitoria, ai fatti anteriori al 7 ottobre 2016. La sospensione disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 è quantificata in 176 giorni, dall’8 marzo al 31 agosto 2020.
Nel merito della disciplina applicabile, il Collegio esclude l’operatività della legge n. 24/2017, poiché il fatto generatore risale al 2009. Ne deriva l’inapplicabilità sia dell’art. 13 sia del limite dell’art. 9, richiamati dalla difesa. La prospettata questione di legittimità costituzionale è respinta, riconoscendo ampia discrezionalità legislativa in materia di diritto intertemporale, secondo la Corte cost. n. 36/2025.
La Corte afferma poi la piena utilizzabilità delle prove formate in altri giudizi, comprese la CTU e le relazioni tecniche. Ritiene non necessaria una nuova consulenza, essendo il quadro probatorio completo. La CTU ascrive la genesi del danno alla biopsia intraoperatoria, eseguita con tecnica non conforme alle leges artis: la diagnosi agevolmente formulabile era di colecistite calcolosa, senza elementi per sospettare una neoplasia, e una condotta prudente avrebbe imposto ulteriori accertamenti o l’uso dell’ago sottile.
Le relazioni di parte non confutano tali conclusioni. Il nesso causale è affermato secondo il canone del più probabile che non, con conseguente condanna dei convenuti alle somme richieste, oltre rivalutazione e interessi, e spese di giudizio in solido.
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Nota della Redazione
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