La fusione per incorporazione non richiede il controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 81 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha ad oggetto i soli atti di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette. Esso non si estende alle operazioni societarie straordinarie compiute dall’amministrazione già titolare della qualifica di socio, e dunque non comprende la delibera che approva la fusione per incorporazione di una società partecipata in altra società partecipata, con contestuale aumento di capitale funzionale al concambio azionario. La fusione, intervenendo in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e non determinando alcuna acquisizione sociale ex novo in capo all’ente, esula dall’ambito applicativo della norma. Il verbale legislativo “parere” non muta la natura dell’atto, che è espressione di una funzione di controllo.
Il Fatto
Un Comune, socio di una società per azioni che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Udine, approva con delibera consiliare la fusione per incorporazione di altra società — attualmente a integrale partecipazione pubblica e gestore in house del medesimo servizio nella provincia di Pordenone — nella prima, quale società incorporante. L’operazione è diretta al superamento della gestione frammentata del servizio e si realizza, previo aumento di capitale, in uno scambio azionario con il subentro dell’incorporante nella gestione e l’ingresso nella compagine dei soci dell’incorporata.
La delibera, corredata dal piano operativo, dallo statuto della risultante, dai patti parasociali e dalla convenzione per la configurazione in house, viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo in applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione è chiamata a stabilire se l’atto rientri nell’ambito del controllo ivi previsto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’art. 5, comma 3, TUSP, che impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni alla Corte dei conti, competente a deliberare entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 devolve la competenza, per gli atti degli enti locali, alla Sezione regionale di controllo.
Il Collegio sottolinea che la novella del 2022 ha introdotto una tipologia nuova e peculiare di controllo, non di attività consultiva, pur in presenza del termine legislativo “parere”: essa si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e la fase privatistica di attuazione, con l’intento di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.
Sul perimetro oggettivo, la Sezione richiama la deliberazione di massima delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha circoscritto il controllo ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio. Restano fuori le valutazioni riferibili a soggetti già partecipati, e in particolare le operazioni di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale che non comportino l’acquisto della posizione di socio.
Nel caso concreto, l’operazione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio da parte del Comune e nell’esercizio dei poteri a essa conseguenti. L’aumento di capitale funzionale al concambio, avendo efficacia organizzativa interna e implicando una modificazione statutaria, non produce un effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio, così che l’atto deliberativo di approvazione in assemblea non è tra quelli da trasmettere alla Corte. Né si determina alcuna acquisizione sociale ex novo, restando inalterata la partecipazione del Comune, la cui incidenza percentuale sul capitale risulterà semmai inferiore per effetto dell’aumento e dell’ingresso dei soci dell’incorporata.
Pertanto la Sezione dichiara che l’atto deliberativo consiliare non rientra nell’ambito del controllo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente e la pubblicazione sui siti istituzionali.
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Nota della Redazione
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