Riapertura del termine per la relazione-questionario sul rendiconto degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 130 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la relazione-questionario sui bilanci preventivi e consuntivi, compilata secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. Il termine fissato dalla Sezione regionale per l’invio relativo al rendiconto di gestione è perentorio sul piano funzionale, ma la sua inosservanza non preclude la riapertura del periodo di compilazione. In presenza di una richiesta motivata dell’Organo di revisione, la Sezione può autorizzare l’invio tardivo esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, poiché l’acquisizione della relazione costituisce adempimento indefettibile e prodromico delle verifiche sugli equilibri di bilancio e risponde a un interesse pubblico preminente.
Il Fatto
L’Organo di revisione economico-finanziaria di un ente locale non ha trasmesso la relazione-questionario relativa al rendiconto dell’esercizio 2024 entro il termine del 15 ottobre 2025 fissato dalla Sezione regionale di controllo. Dalla consultazione della piattaforma informatica era emerso il mancato adempimento, non sanato nemmeno dopo il sollecito inviato in pari data all’amministrazione comunale e all’Organo di revisione.
Con richiesta inviata a mezzo PEC in data 23 ottobre 2025, l’Organo di revisione ha chiesto la riapertura del periodo di compilazione, indicando le ragioni del ritardo. La Sezione ha quindi esaminato la richiesta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’obbligo posto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, in forza del quale l’Organo di revisione deve trasmettere la relazione-questionario sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali alla Sezione regionale territorialmente competente. La compilazione avviene secondo le linee guida approvate, per ciascun esercizio, dalla Sezione delle Autonomie; per il rendiconto 2024 il termine assegnato era scaduto il 15 ottobre 2025.
Le verifiche svolte d’ufficio e la consultazione del sistema informativo hanno confermato il mancato invio entro il termine e anche successivamente. Il sollecito trasmesso tramite l’applicativo dedicato ha segnalato l’inadempimento senza ottenere il risultato richiesto.
La Sezione ha poi valutato le ragioni addotte dall’Organo di revisione a sostegno della richiesta di riapertura, ritenendole meritevoli di accoglimento. Il percorso argomentativo non si fonda su una logica sanzionatoria del ritardo, ma sulla funzione del questionario nell’ambito dei controlli affidati alle Sezioni regionali.
Nella prospettiva della Corte, l’acquisizione delle relazioni redatte dagli organi di revisione sui rendiconti di gestione è adempimento indefettibile e prodromico delle verifiche previste dal quadro normativo. Tali verifiche mirano a tutelare, in prospettiva statica e dinamica, gli equilibri di bilancio nell’interesse della comunità amministrata. È questo interesse pubblico preminente a giustificare la riapertura del termine, che resta funzionale all’esercizio effettivo della funzione di controllo.
La Sezione ha quindi deliberato di comunicare al Sindaco dell’ente e all’Organo di revisione richiedente che la relazione di competenza sul rendiconto dell’esercizio 2024 potrà essere inviata, esclusivamente tramite la piattaforma di finanza territoriale, entro il 18 novembre 2025, previa riapertura del periodo di compilazione da effettuarsi contestualmente alla comunicazione della deliberazione.
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Nota della Redazione
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