Conto giudiziale inammissibile se privo della colonna degli importi riscossi (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 91 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, e in particolare privo della colonna relativa agli importi riscossi, non contiene gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e non può essere qualificato conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali. La mancanza di un elemento essenziale impedisce l’instaurazione del giudizio davanti alla Corte dei conti, restando irrilevante ogni altra valutazione di merito.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità con cui ha sottoposto al Collegio le criticità del conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, avente ad oggetto i diritti per le carte d’identità cartacee per l’esercizio finanziario 2021. Il conto non risulta redatto in conformità al modello 21, mancando alcune parti e, in particolare, la colonna degli importi riscossi.
Il Pubblico Ministero, rilevata la serialità delle irregolarità, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conto, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione, rimettendosi al Collegio per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli predisposti dal d.p.r. n. 194/1996: per l’economo è previsto il modello 23, per l’agente contabile della riscossione il modello 21. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione e dei versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e relativo importo, i totali e le note.
Nel caso esaminato difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi, elemento richiesto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità comunale.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale, con l’incardinamento del relativo giudizio.
Nella specie, invece, la mancanza dell’elemento essenziale della colonna degli importi riscossi non consente di qualificare l’atto come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a instaurare il giudizio davanti alla Corte. Il Collegio esclude quindi l’ammissibilità del giudizio e, in via preliminare, dichiara inammissibile il giudizio stesso, con necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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