Controllo finanziario ente terzo settore tra patrimonio vincolato e fondi rischi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 114 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti privatizzati, limitato all’esercizio di funzioni e servizi pubblici, verifica la corretta rappresentazione contabile del patrimonio e dei risultati di gestione. Le riserve riferite a beni indisponibili — segnatamente il patrimonio archivistico e bibliotecario — vanno allocate nella sezione del patrimonio vincolato, e non nel patrimonio libero, secondo il modello del d.m. 5 marzo 2020 e i principi dell’Oic 35. Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri devono trovare riscontro nel rendiconto gestionale e adeguata illustrazione nella relazione di missione, a garanzia della rappresentazione chiara e univoca dei fatti di gestione. L’ente è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni della Sezione già dal bilancio successivo.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria dell’esercizio 2023 di un’associazione del Terzo settore attiva nella conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario sulla Resistenza, con sede a Milano. L’ente, già sottoposto a controllo in quanto ente privatizzato ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, riferisce al Parlamento sul risultato della gestione.
L’esercizio in esame è dichiarato conclusivo del controllo: nelle more era intervenuto un d.p.c.m. del 3 giugno 2024 che ne aveva disposto la cessazione, in ragione della tenuità della contribuzione statale annua. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la correttezza delle poste patrimoniali e la coerenza delle registrazioni contabili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo di riferimento e ricorda che il controllo successivo opera ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 419 del 1999, limitatamente all’esercizio di funzioni e servizi pubblici. Il bilancio è redatto secondo i principi degli artt. 2423, 2423-bis e 2426 cod. civ. e dell’Oic 35 per gli enti del Terzo settore.
Sul piano patrimoniale, la Sezione rileva che il patrimonio netto ammonta a euro 2.960.408 e comprende riserve riferite a beni archivistici e bibliotecari, per loro natura indisponibili. Tali poste risultano collocate nella sezione del patrimonio libero anziché in quella del patrimonio vincolato. In continuità con il precedente referto, la Corte richiama l’attenzione sulla corretta registrazione, funzionale a rappresentare l’effettiva consistenza delle risorse libere disponibili. L’ente, in sede istruttoria, ha accolto l’osservazione e ha dichiarato che dal bilancio 2024 procederà alla riclassificazione.
La Corte esamina poi il fondo rischi e oneri, cresciuto di euro 80.000 rispetto all’esercizio precedente. L’ente ha riferito di aver effettuato un accantonamento di euro 32.000 all’interno dei costi del personale, anziché negli accantonamenti per rischi e oneri. Tale allocazione non trova però puntuale riscontro nel rendiconto gestionale, che registra quanto al personale un incremento di euro 13.087, né illustrazione nella relazione di missione. Richiamato l’Oic 31, la Sezione rimarca la necessità di registrazioni contabili chiare e coerenti con le precipue finalità e di adeguata informativa integrativa.
Sul rendiconto gestionale, la Corte osserva che lo schema non valorizza le attività di supporto generale di cui alla macro-voce contrassegnata dalla lettera E, né si rinviene nella relazione di missione specifica informativa. L’esercizio si chiude con un avanzo di euro 2.472. La Sezione formula quindi le proprie considerazioni conclusive, dando atto dell’adeguamento dichiarato dall’ente e della cessazione del controllo per tenuità della contribuzione statale.
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Nota della Redazione
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