Partecipazione comunale a CER in forma di società cooperativa: parere parzialmente negativo (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 157 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico. Il difetto di analitica motivazione sulle finalità istituzionali non è sanato dalla meritevolezza in astratto del modello delle comunità energetiche rinnovabili: occorre verificare la coerenza dello specifico oggetto sociale con le finalità dell’ente. La motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato non può essere delegata all’organo di revisione. La sostenibilità finanziaria soggettiva esige l’individuazione dei capitoli di bilancio e l’attestazione della disponibilità degli stanziamenti; un mero vincolo futuro a stanziare non integra il principio di copertura della spesa. Il parere parzialmente negativo non preclude all’ente di procedere, con motivazione rafforzata e pubblicità.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione e la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di Area Vasta, in forma di società cooperativa, con una quota sociale di adesione e l’impegno a stanziare la relativa somma in bilancio. L’operazione si colloca in un più ampio progetto europeo promosso da un ente provinciale, al quale hanno aderito otto Comuni.
La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, perché la pronuncia della Corte è condizione per procedere alla stipula dell’atto costitutivo. La Sezione ha svolto istruttoria e ha esaminato la deliberazione unitamente agli allegati: schema di atto costitutivo, statuto, studio di fattibilità tecnica ed economica, relazione tecnico-economica e parere del revisore unico.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la nuova fisionomia del controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, introdotto dalla legge n. 118 del 2022. Le Sezioni riunite hanno qualificato la pronuncia come parere atipico, privo di effetti preclusivi: decorsi sessanta giorni l’ente può procedere, e in caso di parere in tutto o in parte negativo può discostarsene con motivazione analitica e pubblicazione nel sito istituzionale. L’istruttoria è ammessa, pur senza sospensione del termine, in forza dell’art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994.
Sui profili formali, la Corte rileva che l’atto è stato adottato con deliberazione consiliare, come richiesto dall’art. 7 T.U.S.P. e dall’art. 42 T.U.E.L., ed è corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, T.U.S.P., essa ha avuto ad oggetto gli schemi di atto costitutivo e statuto anziché il solo schema di atto deliberativo; la Sezione ritiene l’onere sostanzialmente assolto per la piena rispondenza di quei contenuti al successivo deliberato consiliare. È invece riscontrata l’assenza di motivazione sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, valutazione che non può essere delegata all’organo di revisione e che richiede autonoma istruttoria dell’ente.
Sul piano sostanziale, la Corte esamina i singoli parametri dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. Quanto alle finalità istituzionali, l’atto non è analiticamente motivato: l’ente ha valorizzato le finalità ambientali e sociali della fattispecie astratta, senza ancorare il modulo societario prescelto alle finalità dell’art. 4 T.U.S.P. La Corte chiarisce che le disposizioni sulle CER, pur successive al testo unico, non ne derogano i presupposti: la scelta di perseguire l’obiettivo mediante una società resta subordinata all’onere motivazionale rafforzato. Nel caso concreto, tuttavia, la riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità dell’ente consente di superare le carenze riscontrate, con richiamo a una più rigorosa applicazione per le future operazioni. L’operazione è sussunta nel vincolo di attività dell’art. 4, comma 7, T.U.S.P., trattandosi di società con oggetto sociale prevalente di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In tema di sostenibilità finanziaria oggettiva, il piano di cassa pluriennale appare sufficientemente strutturato, ma la Corte segnala profili critici: l’assenza di costi per il personale in vista dell’auspicata crescita della compagine, l’omessa quantificazione dei compensi degli amministratori e la mancata previsione di spese per impianti e manutenzioni. La sostenibilità è ritenuta tendenzialmente assolta, con raccomandazione di costante monitoraggio. Sul versante soggettivo, la delibera si limita a un vincolo futuro a stanziare e impegnare la quota: non sono individuati i capitoli di bilancio né attestate le disponibilità, con conseguente violazione del principio di copertura della spesa. La Sezione rileva inoltre il possibile impatto delle clausole statutarie sui prestiti dei soci, potenzialmente elusive del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, T.U.S.P. Infine, sotto il profilo della convenienza economica, l’analisi comparativa tra i moduli organizzativi è adeguata, ma il piano trascura il conferimento per la quota e manca di analisi di sensitività; rileva la possibile integrazione del parametro di criticità dell’art. 20, comma 2, lett. b), T.U.S.P. La Corte conclude con parere parzialmente negativo, ribadendo che gli esiti divergenti tra enti dipendono da carenze peculiari di ciascun deliberato.
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Nota della Redazione
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