Maggiorazione contributiva per invalidità al 75% e decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 289 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, il giudice contabile, accertato il grado di invalidità non inferiore al 75%, dichiara il diritto del lavoratore al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. Il riconoscimento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e non retroagisce a periodi anteriori. La norma, infatti, consente di computare soltanto i periodi di attività lavorativa successivi alla domanda e concomitanti al possesso del requisito sanitario, sicché il beneficio cessa alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudizio di invalidità si fonda sull’accertamento medico-legale, che può essere richiesto d’ufficio al competente organo peritale.
Il Fatto
Il ricorrente, a seguito di istanza amministrativa del 26.2.2019, veniva riconosciuto portatore di un grado di invalidità pari al 60% con provvedimento della Commissione medica della ASL del 21.11.2019. Ritenendo tale valutazione in contrasto con il quadro patologico denunciato — malattia di Parkinson con sindrome extrapiramidale, sindrome ansioso-depressiva e spondiloartrosi con esiti di frattura vertebrale — l’interessato adiva la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento di un grado non inferiore al 75%, ai fini dell’ottenimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.
L’INPS eccepiva l’improponibilità del ricorso per mancanza di specifica domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza, chiedendo in subordine di limitare il beneficio al periodo marzo 2019 – agosto 2021, dalla domanda alla cessazione del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto respinto l’eccezione di improponibilità, rilevando che in atti risultava l’apposita domanda amministrativa inoltrata all’Istituto previdenziale per via telematica in data 26.2.2019. Il difetto di previa domanda non sussisteva, dunque, e l’eccezione non meritava accoglimento.
Nel merito, il Giudice ha ritenuto necessario disporre un accertamento sanitario e ha richiesto all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute un motivato parere. L’organo peritale, dopo visita diretta e ricostruzione documentale, ha stimato la percentuale di invalidità pari al 75%, applicando la formula riduzionistica di Balthazard prevista dal D.M. 05/02/1992 per le infermità plurime coesistenti. Determinante, ai fini del decidere, è stata la conclusione secondo cui il quadro polipatologico era già presente e configurato alla data della domanda amministrativa del 26.2.2019, pur essendo la conferma diagnostica sopraggiunta nel febbraio 2020 con esame PET Dat-Scan.
Il Giudice ha giudicato le valutazioni dell’organo peritale esaustive, immuni da vizi logici e adeguatamente motivate, senza che l’INPS avesse allegato elementi idonei a evidenziare aporie o contraddizioni. Ha pertanto ritenuto sussistente la percentuale di invalidità richiesta per la fruizione del beneficio.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha applicato il criterio restrittivo fatto proprio dall’INPS in via subordinata: la normativa consente di computare soltanto i periodi di attività lavorativa successivi alla domanda amministrativa e svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario. Il beneficio è stato quindi riconosciuto dal 1.3.2019, primo giorno del mese successivo alla domanda, fino al 31.8.2021, data di cessazione dal lavoro.
Il ricorso è stato accolto, con liquidazione delle spese di lite a carico dell’INPS in favore del procuratore antistatario, nella misura di euro 900,00 oltre accessori. Ogni altra questione è stata assorbita.
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Nota della Redazione
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