Competenza territoriale e foro del consumatore – rilevabilità officiosa e preclusioni (Cass. civ. Sez. III n. 32202/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza per territorio, l’eccezione di incompetenza fondata sul foro del consumatore deve essere sollevata o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., senza che la qualità di consumatore possa di per sé scardinare le preclusioni processuali. La deroga alle preclusioni per tutelare il consumatore è ammessa solo in presenza delle condizioni indicate dalla Corte di giustizia (rischio non trascurabile di mancata opposizione per termini brevi, spese sproporzionate, mancata informazione), che non ricorrono quando il consumatore si sia tempestivamente costituito con difensore. Il giudice non può negare la prova di un fatto e poi imputare alla parte di non averlo provato; la clausola contrattuale con cui il fideiussore dichiari che il contratto è frutto di trattativa costituisce confessione stragiudiziale, superabile solo con la prova di un vizio del consenso.
Il Fatto
Un fideiussore, opponendosi a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di circa € 1,5 milioni, eccepiva per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (dopo l’istruttoria) la qualità di consumatore e la conseguente nullità della clausola di deroga alla competenza in favore del Tribunale di Mantova, invocando il foro del consumatore (Tribunale di Ivrea). Il Tribunale di Mantova, ritenendo che la deduzione della qualità di consumatore non fosse soggetta a preclusioni, dichiarava l’incompetenza e annullava il decreto ingiuntivo. La banca proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Mantova. Il Collegio, in via preliminare, ritiene ammissibile il regolamento di competenza, poiché la sentenza, pur avendo esaminato la nullità della clausola, ha pronunciato solo sulla competenza in via strumentale.
Quanto al merito, la Corte afferma che l’eccezione di incompetenza per territorio (ivi compresa quella fondata sul foro del consumatore) deve essere sollevata o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ.; in difetto, il vizio è precluso. La Corte respinge la tesi del Tribunale secondo cui la qualità di consumatore sarebbe un “passe-partout” che sospende le preclusioni processuali. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE 17.5.2022, cause C-693/19 e C-600/19), la Cassazione precisa che la deroga alle preclusioni è ammissibile solo se sussiste un “rischio non trascurabile” che il consumatore non abbia proposto opposizione per termini brevi, o per spese sproporzionate, o per mancata informazione; ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, in cui l’opponente si era costituito tempestivamente con difensore e aveva avuto modo di sollevare l’eccezione.
La Corte rileva, altresì, l’irrazionalità della decisione che, dopo aver rigettato le prove testimoniali offerte dalla banca per dimostrare l’esistenza di una trattativa, ritiene poi non provata la trattativa stessa. Inoltre, la Corte valorizza la clausola del contratto in cui il fideiussore dichiara che il contenuto della garanzia è “frutto della trattativa delle parti”, qualificandola come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., vincolante per il dichiarante e non superabile se non mediante la prova di un vizio del consenso. La Cassazione sottolinea che una clausola che addossa al consumatore l’onere di provare l’assenza di trattativa non è di per sé abusiva, come affermato dalla CGUE nella causa C-34/18, e che il giudice non può ignorare tale dichiarazione confessoria.
Implicazioni Pratiche
- Tempestività dell’eccezione di incompetenza: l’avvocato del consumatore che intenda eccepire l’incompetenza per territorio deve sollevare l’eccezione nell’atto di citazione in opposizione (o nella comparsa di risposta) e comunque entro la prima udienza di trattazione; in difetto, la preclusione opera e il foro del consumatore non può più essere fatto valere, neppure d’ufficio, salvo che ricorrano le eccezionali condizioni della CGUE, non facilmente configurabili in presenza di difesa tecnica.
- Prova della trattativa: per contrastare l’invocazione del foro del consumatore, la banca o il professionista deve chiedere tempestivamente l’ammissione di prove (testimonianze, documenti) che dimostrino che la clausola derogatoria è stata oggetto di specifica trattativa, e deve eccepire che la dichiarazione contrattuale di avvenuta trattativa costituisce confessione, superabile solo con la prova di vizi del consenso.
- Eccezione di inammissibilità per tardività: in sede di regolamento di competenza, la parte che contesti la tardività dell’eccezione di incompetenza deve richiamare l’art. 38 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità, allegando che il giudice di merito ha violato le preclusioni, e che la qualità di consumatore non sospende le regole processuali, citando le condizioni della CGUE per eventuali deroghe.
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