Obbligo vaccinale: inapplicabilità al personale di sedi amministrative non rientranti nell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 (Cass. civ. Sez. Lav. n. 33300/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l’obbligo vaccinale al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ossia quelle destinate all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria in regime di ricovero ospedaliero, di assistenza specialistica ambulatoriale o di prestazioni sanitarie in regime residenziale. L’obbligo non si estende al personale che presta servizio in sedi o uffici a destinazione meramente amministrativa, non soggetti alla specifica autorizzazione di cui all’art. 8-ter, neppure se il datore di lavoro è un’azienda sanitaria, poiché la norma si riferisce alla natura delle prestazioni erogate dalla singola struttura, non all’attività complessivamente svolta dall’ente.
Il Fatto
Un dipendente della AUSL Romagna, in servizio presso una sede amministrativa della Gestione Giuridica Risorse Umane, veniva sospeso dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 per inosservanza dell’obbligo vaccinale, in applicazione dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 (come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021). Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo che l’obbligo non poteva essergli riferito, poiché la sede di lavoro era puramente amministrativa, priva di uffici sanitari, ambulatori, pazienti o degenti, e non rientrava tra le strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992.
Il Tribunale di Forlì respingeva il ricorso, interpretando l’obbligo in senso estensivo a tutto il personale operante nell’apparato organizzativo preposto all’attività sanitaria. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 515/2023, rigettava l’appello, ritenendo che l’obbligo gravasse su chi operasse per soggetti erogatori di servizi sanitari, senza distinguere per mansione, sede o articolazione, e che la destinazione amministrativa non valesse ad evitare il contagio. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, richiamando e dando continuità al principio di diritto già affermato nella sentenza n. 12211/2024. La Corte osserva che la Corte territoriale ha offerto un’interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce, non all’attività sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto si avvale. L’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 prevede l’autorizzazione per la costruzione e l’utilizzo di strutture specificamente destinate all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, in regime di ricovero ospedaliero, di assistenza specialistica ambulatoriale (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica e di laboratorio) o di prestazioni sanitarie in regime residenziale.
La Corte sottolinea che l’obbligo vaccinale, essendo una deroga al diritto al lavoro, non può essere esteso oltre il dato testuale. La disposizione esclude espressamente il personale che svolge attività con contratti esterni, confermando che il legislatore ha operato una selezione in base al luogo di svolgimento della prestazione. La ratio è quella di proteggere i soggetti che operano in contesti a rischio di diffusione del contagio (strutture sanitarie), non il personale di uffici amministrativi, anche se facenti parte dell’azienda sanitaria. La Cassazione rileva che la sentenza impugnata, nel valorizzare l’incontestata presenza nella sede di numerose unità organizzative e il fatto che vi si recasse personale sanitario, ha di fatto applicato la norma in base all’ente datore e non alla struttura effettiva, in contrasto con il dato letterale e con la finalità della norma.
Implicazioni Pratiche
- Ambito di applicazione dell’obbligo: L’avvocato del lavoratore deve verificare che la sede di lavoro del proprio assistito non rientri tra le strutture di cui all’art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, ossia che non sia una struttura autorizzata per ricovero ospedaliero, assistenza specialistica ambulatoriale o prestazioni sociosanitarie residenziali. Gli uffici amministrativi, le sedi direzionali, gli uffici del personale o della contabilità non sono soggetti all’obbligo vaccinale, anche se fanno capo a un’azienda sanitaria.
- Onere della prova sulla natura della struttura: In sede di impugnazione del provvedimento di sospensione, il lavoratore deve allegare e provare la natura meramente amministrativa della sede di lavoro, producendo documentazione (es. planimetrie, atti di autorizzazione, organigramma) che dimostri l’assenza di attività sanitarie o sociosanitarie ivi svolte. L’Azienda, se contesta, ha l’onere di dimostrare che la struttura rientra tra quelle soggette ad autorizzazione ex art. 8-ter.
- Distinzione tra “struttura” ed “ente”: L’obbligo non è collegato alla qualifica soggettiva del datore di lavoro (essere un’azienda sanitaria), ma alla natura oggettiva della struttura in cui la prestazione è resa. Un dipendente amministrativo che lavora in un ufficio distaccato, non autorizzato come struttura sanitaria, non è soggetto all’obbligo, mentre lo è se la sua sede è un ospedale o un ambulatorio, anche se svolge mansioni di segreteria. La Corte ha escluso l’interpretazione estensiva basata sulla “complessiva attività” dell’ente.
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Nota della Redazione
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