Profitto e prodotto nei reati di truffa e autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. VI n. 40672/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il “profitto” del reato consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita tipica, mentre il “prodotto” ne rappresenta il risultato, il frutto ottenuto direttamente dall’attività criminosa. Nel caso di autoriciclaggio, il profitto di tale reato è costituito dalle utilità economiche ulteriori eventualmente realizzate attraverso il reimpiego dei proventi del reato presupposto (interessi, utili, plusvalenze), mentre i beni acquisiti mediante il reinvestimento del denaro illecito costituiscono il “prodotto” del delitto di autoriciclaggio, suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 648-quater c.p. Non è consentita una duplicazione del vincolo ablatorio, ovvero il sequestro dei medesimi beni sia come profitto delle truffe che come prodotto dell’autoriciclaggio, potendo il sequestro riguardare, a seconda dei casi, il profitto delle frodi, il prodotto dell’autoriciclaggio o, eventualmente, il profitto di quest’ultimo (frutti ulteriori). Il giudice deve esplicitare i nessi logici e cronologici tra le condotte illecite e i singoli beni sequestrati, motivando in modo puntuale e individualizzante.
Il Fatto
Due avvocati erano indagati per una serie di truffe ai danni di compagnie assicurative, consistenti nella creazione di falsi sinistri stradali e nell’incameramento dei relativi risarcimenti, successivamente reinvestiti in titoli, buoni postali e altri strumenti finanziari. Il GIP disponeva il sequestro preventivo delle somme corrispondenti ai risarcimenti indebitamente percepiti (profitto delle truffe) e dei prodotti finanziari acquistati con tali somme (ritenuti prodotto dell’autoriciclaggio). Il Tribunale del riesame, in parziale riforma, riduceva l’importo del profitto delle truffe alla quota effettivamente percepita da ciascun indagato, ma confermava il sequestro dei prodotti finanziari come prodotto dell’autoriciclaggio. La difesa ricorreva per cassazione, eccependo la duplicazione del vincolo ablatorio e contestando la qualificazione dei prodotti finanziari come prodotto anziché profitto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio, ritenendo necessario un supplemento di motivazione. Ha preliminarmente ribadito le nozioni di “profitto” e “prodotto” del reato, richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il profitto è il lucro ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita, e il suo accertamento richiede la prova del nesso causale diretto. Il prodotto è il frutto che il colpevole ottiene direttamente dall’attività illecita. La Corte ha quindi applicato tali principi alle fattispecie in esame, affermando che le somme di denaro corrisposte a titolo di risarcimento per i falsi sinistri costituiscono il profitto delle truffe (art. 642 c.p.). I prodotti finanziari acquistati con il reimpiego di quelle somme non costituiscono il profitto dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), il quale è invece individuato nelle utilità economiche ulteriori eventualmente realizzate attraverso il reinvestimento (interessi, utili, plusvalenze). Tuttavia, gli stessi prodotti finanziari costituiscono il “prodotto” del delitto di autoriciclaggio, suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 648-quater c.p.
La Corte ha tuttavia censurato l’ordinanza impugnata per non aver esplicitato con sufficiente chiarezza i nessi logici e cronologici tra le condotte illecite e i singoli beni sequestrati, né per aver chiarito per quale ragione e in quale misura essi rappresentassero il profitto delle frodi oppure il prodotto o il profitto dell’autoriciclaggio. Ha inoltre affermato che non è consentita una duplicazione del vincolo ablatorio: gli stessi beni non possono essere sequestrati sia come profitto delle truffe che come prodotto dell’autoriciclaggio, perché la confisca (diretta o per equivalente) trova la sua ragione giustificativa nella necessità di impedire la circolazione di beni di provenienza illecita, e una doppia ablazione sarebbe sproporzionata. La Corte ha quindi rinviato al Tribunale del riesame per una nuova valutazione, che dovrà individuare con maggiore puntualità il collegamento dei beni sequestrati con i reati, motivando in modo individualizzante e distinguendo tra profitto delle frodi, prodotto dell’autoriciclaggio e profitto di quest’ultimo.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra profitto e prodotto: L’avvocato dell’indagato, in caso di sequestro per autoriciclaggio, deve eccepire la distinzione tra profitto (utilità ulteriori) e prodotto (beni acquisiti con il reimpiego), contestando la duplicazione del vincolo quando i beni siano già stati sequestrati a titolo di profitto del reato presupposto; deve chiedere al giudice di indicare con precisione l’entità del profitto del reato presupposto e la quota reinvestita, per evitare che lo stesso valore sia ablato due volte.
- Onere motivazionale del giudice: Il giudice del riesame, in sede di sequestro per reati di autoriciclaggio, deve motivare in modo specifico e individualizzante, esplicitando per ciascun bene sequestrato il nesso logico e cronologico con il reato presupposto e con la condotta di autoriciclaggio, e distinguendo tra profitto, prodotto e frutti ulteriori; la genericità della motivazione integra un vizio che comporta l’annullamento con rinvio.
- Limite del sequestro e duplicazione: Il sequestro preventivo, anche in presenza di più reati, non può superare la somma complessiva dei profitti realizzati; se un bene costituisce prodotto dell’autoriciclaggio, lo stesso non può essere sequestrato anche per equivalente a titolo di profitto del reato presupposto, e il giudice deve operare un assorbimento, indicando la diversa qualificazione giuridica che legittima l’ablazione, per evitare una confisca sproporzionata e in violazione del principio di proporzionalità.
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