Appello via PEC dopo il 2025: impugnazione inammissibile (Cass. pen. n. 9107/2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione, il deposito deve avvenire mediante il portale telematico secondo le modalità previste dagli artt. 111-bis e 582 c.p.p. Il deposito dell’appello tramite PEC, in assenza di malfunzionamento del portale o di altra eccezione prevista dalla legge, determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La relativa sanzione deriva dall’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., che collega l’inammissibilità all’inosservanza delle modalità di presentazione stabilite dall’art. 582 c.p.p.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il difensore proponeva appello mediante invio dell’atto, nel giugno 2025, attraverso posta elettronica certificata alla cancelleria del Tribunale che aveva pronunciato la sentenza.
La Corte d’appello dichiarava l’impugnazione inammissibile, osservando che, in assenza di malfunzionamenti del portale o di un’oggettiva impossibilità di utilizzare lo strumento telematico previsto, il deposito mediante PEC non era più consentito. L’imputato ricorreva per cassazione sostenendo che la normativa imponesse il deposito telematico senza però prevedere espressamente l’inammissibilità per l’utilizzo della PEC.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il quadro introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 111-bis c.p.p. stabilisce il principio generale dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, nel rispetto delle regole tecniche relative alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici. Parallelamente, l’art. 582 c.p.p., nella nuova formulazione, prevede che l’impugnazione sia presentata mediante deposito con le modalità dell’art. 111-bis presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
La disciplina transitoria ha poi fissato, per quanto rileva nel caso concreto, nel 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di deposito tramite portale per i soggetti esterni, tra cui i difensori, relativamente agli atti di impugnazione. Restano salve soltanto le specifiche deroghe previste dall’ordinamento, comprese quelle connesse al malfunzionamento del sistema.
La Corte respinge quindi la tesi secondo cui l’obbligo telematico sarebbe privo di sanzione processuale. L’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede infatti l’inammissibilità quando non siano osservate le disposizioni dell’art. 582 c.p.p.; quest’ultimo, a sua volta, rinvia espressamente alle modalità dell’art. 111-bis. Il collegamento normativo rende dunque direttamente sanzionata l’inosservanza della forma prescritta.
Nel caso esaminato, l’appello era stato depositato diversi mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo regime e non risultavano né un malfunzionamento del portale né altre condizioni idonee a legittimare una modalità alternativa. La trasmissione via PEC non poteva quindi essere considerata equipollente al deposito tramite portale. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello viene confermata e il ricorso per cassazione è rigettato.
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Nota della Redazione
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