Abusivismo finanziario anche nella gestione del portafoglio di un solo cliente (Cass. pen. n. 14193/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abusivismo finanziario previsto dall’art. 166 TUF è un reato di pericolo presunto e plurioffensivo, diretto a tutelare l’affidabilità del mercato, il risparmio e gli interessi degli investitori. La fattispecie richiede che l’attività di investimento sia esercitata professionalmente e nei confronti del pubblico senza la necessaria abilitazione. Il requisito della pubblicità può sussistere anche quando le operazioni contestate siano state concretamente compiute nei confronti di un solo cliente, se l’attività professionale svolta è per sua natura rivolta a una platea indeterminata di soggetti. Il dipendente di una banca che operi al di fuori del mandato e delle attribuzioni conferitegli dall’istituto non può avvalersi dell’abilitazione propria della banca per svolgere attività riservate. In mancanza della necessaria abilitazione, non assume rilievo, ai fini dell’integrazione del reato, che la gestione dei risparmi sia stata fedele o infedele.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato la condanna di un dipendente di un istituto di credito per abusivismo finanziario, contestato per avere svolto attività di gestione del portafoglio di un cliente senza essere abilitato. Secondo i giudici di merito, il dipendente, pur rivestendo la qualifica di consulente per una determinata fascia di clientela, aveva amministrato autonomamente per un periodo prolungato l’intero capitale affidatogli, effettuando una pluralità di operazioni di investimento e accedendo anche al profilo di home banking del cliente.
La difesa contestava la sussistenza del reato, sostenendo che non fosse stata dimostrata la mancanza dell’autorizzazione richiesta dalla fattispecie e valorizzando la documentazione relativa agli ordini delle singole operazioni. Deduceva inoltre il travisamento delle dichiarazioni rese da un ispettore della banca. Nel corso del giudizio di legittimità risultava tuttavia maturata, dopo la sentenza d’appello, la prescrizione del reato, mentre permanevano le statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che il reato è estinto per prescrizione e che, non essendo il ricorso inammissibile, la causa estintiva deve essere rilevata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La presenza di statuizioni risarcitorie impone però, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., di esaminare comunque il fondamento dell’azione civile e di verificare gli elementi della fattispecie penale rilevanti ai fini della conferma della responsabilità civile.
Nel merito, la Corte qualifica l’abusivismo finanziario come reato di pericolo presunto ed eventualmente permanente. La tutela viene anticipata al momento dello svolgimento senza abilitazione delle attività riservate, poiché quest’ultima assicura il possesso dei requisiti organizzativi, tecnici e professionali richiesti dall’ordinamento. Per questa ragione, una volta accertata la mancanza dell’abilitazione, le modalità con cui vengono successivamente impiegate le somme del cliente restano estranee alla struttura del reato.
La Corte ribadisce inoltre che, attraverso il coordinamento tra gli artt. 166 e 18 TUF, l’incriminazione riguarda l’esercizio professionale e nei confronti del pubblico delle attività di investimento senza la necessaria abilitazione. Nel caso concreto, il dipendente aveva oltrepassato i limiti della propria funzione di consulente, realizzando una vera gestione patrimoniale attraverso una serie coordinata di operazioni protratte nel tempo, senza le garanzie, le cautele e gli obblighi informativi propri delle figure abilitate alla gestione. L’avere agito al di fuori del mandato e delle attribuzioni conferite dalla banca impediva inoltre di ricondurre l’attività all’abilitazione dell’istituto di credito.
Neppure la circostanza che la gestione avesse riguardato un unico cliente escludeva il requisito della pubblicità: secondo la Corte, l’attività svolta professionalmente si rivolgeva comunque a un numero indeterminato di soggetti quale pubblico potenziale dell’attività esercitata. Il secondo motivo viene ritenuto manifestamente infondato perché proponeva una rivalutazione del significato delle prove anziché denunciare un effettivo travisamento. La sentenza viene quindi annullata senza rinvio agli effetti penali per prescrizione, mentre il ricorso è rigettato agli effetti civili.
Nota della Redazione
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