Oltraggio in carcere, servono almeno due persone estranee agli agenti offesi (Cass. pen. n. 15023/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, l’offesa deve essere pronunciata in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di almeno due persone. Non possono essere computati, ai fini di tale requisito, i soggetti che assistano all’offesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che appartengano alla medesima amministrazione coinvolta. La circostanza che il carcere costituisca luogo aperto al pubblico non elimina la necessità di accertare la presenza di ulteriori persone estranee ai pubblici ufficiali offesi. In mancanza di tale requisito, il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. non sussiste.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in un istituto penitenziario, era stato condannato per più reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Le condotte erano maturate durante una perquisizione della cella finalizzata alla ricerca di un coltello artigianale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il detenuto aveva reagito con minacce, danneggiamenti e gesti violenti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria.
Con il ricorso per cassazione, la difesa contestava, tra l’altro, la sussistenza dell’oltraggio, deducendo l’assenza del requisito della pubblicità dell’offesa sotto il profilo della presenza di più persone. Evidenziava che i fatti si erano verificati in un reparto di isolamento e che non risultava la presenza di detenuti o di altri soggetti diversi dagli agenti direttamente coinvolti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene infondato il motivo relativo alla resistenza. Le minacce e le condotte violente erano state poste in essere per ostacolare l’attività degli agenti e la loro idoneità coercitiva doveva essere valutata ex ante, sulla base delle circostanze concrete. Non assumeva rilievo decisivo il fatto che la perquisizione fosse stata comunque portata a termine, poiché l’imputato aveva continuato a opporsi anche nella fase successiva, quando gli agenti tentavano di ricondurlo nella cella.
È invece fondato il motivo relativo all’oltraggio. La Corte chiarisce che il requisito della pubblicità non coincide con la sola natura del luogo. Pur dovendosi considerare la cella e gli ambienti penitenziari come luoghi aperti al pubblico, ai fini dell’art. 341-bis cod. pen. occorre comunque che l’offesa avvenga alla presenza di almeno due persone ulteriori.
Non possono essere conteggiati, ai fini di tale requisito, i soggetti che assistano all’offesa nell’esercizio delle proprie funzioni. La Corte richiama quindi il principio secondo cui la presenza di più pubblici ufficiali direttamente impegnati nell’attività che ha dato origine all’offesa non è sufficiente a integrare autonomamente la fattispecie.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva valorizzato unicamente la natura del carcere quale luogo aperto al pubblico, senza verificare la presenza di soggetti ulteriori ed estranei agli agenti coinvolti. Tale requisito risultava anzi contraddetto dalla circostanza che il ricorrente fosse ristretto in un reparto di isolamento. La Cassazione annulla pertanto senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per i residui reati, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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