Concordato minore: la transazione fiscale ex art. 88 CCII non è obbligatoria (Cass. civ. n. 14555/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato minore la definizione dei debiti tributari e previdenziali è regolata da una disciplina autonoma e semplificata, imperniata sul ruolo dell’OCC e distinta dal procedimento previsto per la transazione fiscale nel concordato preventivo.
L’omologazione forzosa del concordato minore ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII non è subordinata alla previa formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII. Non sono pertanto applicabili, per incompatibilità ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, le modalità procedimentali più rigide previste dall’art. 88, compreso il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate quando il voto sia espresso dalla Direzione provinciale.
Il rinvio operato dall’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo opera soltanto quando manchi una specifica disciplina del concordato minore e purché le norme richiamate siano compatibili con struttura e ratio dell’istituto.
Il Fatto
Un professionista in stato di sovraindebitamento proponeva un concordato minore con previsione di pagamento parziale del debito tributario e formulava, in subordine, domanda di accesso alla liquidazione controllata. L’unico creditore sostanziale era l’Amministrazione finanziaria. Il Tribunale rigettava la proposta ritenendo non raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 79 CCII, in presenza di un voto sfavorevole riferito al credito fiscale.
La Corte d’appello, accogliendo il reclamo del debitore, riteneva invece invalido il dissenso espresso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate per mancanza del previo parere conforme della Direzione regionale, richiamando la disciplina dell’art. 88 CCII. Considerava quindi formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 79, comma 3, CCII e omologava il concordato. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione sostenendo l’incompatibilità del procedimento dell’art. 88 con la disciplina semplificata del concordato minore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura e chiarisce anzitutto la portata del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII. Le norme del concordato preventivo possono integrare la disciplina del concordato minore solo quando quest’ultima presenti una lacuna e purché la disposizione da importare sia compatibile con la struttura dell’istituto. Il meccanismo non costituisce quindi un rinvio generalizzato e automatico all’intera disciplina del concordato preventivo.
Con riferimento ai crediti tributari e contributivi, la Corte individua nel concordato minore una disciplina già autonoma. L’OCC deve comunicare agli enti l’incarico ricevuto e acquisire i dati relativi al debito; la sua relazione deve inoltre esprimersi sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata, svolgendo una funzione corrispondente, nel diverso contesto procedurale, a quella dell’attestazione richiesta nel concordato preventivo. Tale assetto è coerente con la maggiore snellezza del concordato minore e rende incompatibile l’applicazione integrale dell’art. 88 CCII.
Ne consegue che la falcidia o dilazione dei crediti fiscali non richiede la previa presentazione della transazione fiscale disciplinata dall’art. 88 e che il voto della Direzione provinciale non può essere considerato invalido per la sola mancanza del parere conforme della Direzione regionale previsto da quella diversa procedura. La Cassazione precisa inoltre che, nel caso di unico creditore fiscale, il presupposto della decisività dell’adesione richiesto dall’art. 80, comma 3, per il cram down non può configurarsi nei termini ordinari. Accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d’appello affinché riesamini la vicenda secondo i principi enunciati, pronunciandosi anche sulle domande subordinate del debitore.
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