Sospensione pena per madre con figlio minore: retroattività della norma più favorevole e bilanciamento con la pericolosità sociale (Cass. pen. n. 17231/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di famiglia, il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, sancito dall’art. 2, comma 1, cod. pen. e dall’art. 25, comma 2, Cost., si estende alle norme che disciplinano la qualità e la quantità della pena, ivi comprese quelle che modificano il regime di accesso alle misure alternative alla detenzione e al rinvio dell’esecuzione per i genitori di figli minori, quando esse incidono in modo sostanziale sulla natura della pena e sulla sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato.
La sopravvenuta modifica legislativa che ha escluso per i condannati per determinati reati la possibilità di beneficiare del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la madre di prole di età inferiore a un anno, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, poiché introduce una limitazione a un beneficio che, seppur accessorio rispetto alla pena, ne modifica la qualità, trasformando una pena da eseguirsi al di fuori del carcere in una pena da eseguirsi all’interno.
L’applicazione della disciplina più favorevole al condannato, tuttavia, non è automatica e deve essere bilanciata con le esigenze di difesa sociale, e in particolare con l’accertata eccezionale pericolosità sociale del condannato, che, se sussistente e adeguatamente motivata, legittima il giudice di sorveglianza a negare il beneficio della sospensione o della detenzione domiciliare, anche quando i presupposti formali per la concessione del beneficio siano integrati.
Il giudizio sulla pericolosità sociale del condannato, ai fini della concessione del rinvio dell’esecuzione o della detenzione domiciliare, deve essere condotto sulla base di elementi concreti e attuali, quali il numero e la gravità dei precedenti penali, i carichi pendenti e le condotte tenute in costanza di beneficio, e deve essere sorretto da adeguata motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, detenuta affetta da carcinoma mammario in trattamento chemioterapico e radioterapico, madre di un figlio minore nato nel 2025 con problemi respiratori, presentava istanza al Tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., anche nella forma della detenzione domiciliare. Il Tribunale rigettava l’istanza, osservando che, sebbene la ricorrente avesse diritto all’applicazione della disciplina più favorevole anteriore alla modifica del “decreto sicurezza” (d.lgs. n. 162/2022), sussisteva comunque una eccezionale pericolosità sociale della detenuta, desumibile dal suo certificato penale (numerosi reati contro il patrimonio, rapine, e una pena residua di anni 28, mesi 5 e giorni 18) e dai carichi pendenti, che rendevano la sua permanenza in libertà incompatibile con le esigenze di difesa sociale.
Avverso tale ordinanza, la detenuta proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità del provvedimento per non aver applicato la disciplina più favorevole in materia di rinvio dell’esecuzione, in base al principio di retroattività della norma più favorevole; e, con il secondo motivo, l’insufficienza della motivazione in ordine alle sue condizioni cliniche e all’incompatibilità con il regime carcerario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha riconosciuto, in linea di principio, che la sopravvenuta modifica legislativa che ha limitato i presupposti per il rinvio obbligatorio dell’esecuzione per le madri di prole di età inferiore a un anno non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto introduce una limitazione a un beneficio che incide sulla qualità della pena, trasformando una pena da eseguirsi al di fuori del carcere in una pena da eseguirsi all’interno. Ha richiamato il principio della retroattività della norma più favorevole, già affermato con riferimento alle misure alternative e al regime di accesso ai benefici, e lo ha esteso alla disciplina del rinvio dell’esecuzione per motivi di famiglia.
Tuttavia, la Corte ha osservato che tale principio non opera in modo automatico e assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze di difesa sociale. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sussistenza di una eccezionale pericolosità sociale della ricorrente, sulla base del suo certificato penale e dei carichi pendenti, che denotavano una capacità criminale persistente e attuale. Tali elementi giustificavano la decisione di negare il beneficio della sospensione o della detenzione domiciliare, nonostante l’applicazione della disciplina più favorevole, in quanto la libertà della detenuta avrebbe rappresentato un concreto pericolo per la collettività.
Quanto al secondo motivo, relativo alle condizioni di salute, la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le relazioni sanitarie, concludendo che le condizioni cliniche della detenuta erano stabili, monitorate e curabili in ambiente carcerario, e che non vi era evidenza di incompatibilità con il regime detentivo, né di necessità di costanti contatti con presidi sanitari esterni. La difesa della ricorrente si era limitata a una mera asserzione generica, senza confrontarsi con gli argomenti del Tribunale. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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