Onere di allegazione per la perizia psichiatrica e divieto di prevalenza della recidiva (Cass. pen. n. 18501/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non è configurabile come prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
Il giudice, investito di una richiesta di accertamento della capacità dell’imputato di stare in giudizio, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen., non è tenuto a disporre la perizia se il fumus della incapacità non emerge dalle allegazioni di parte, potendo negare l’approfondimento specialistico con motivazione idonea e non meramente assertiva, laddove le deduzioni difensive siano generiche e prive di riscontri documentali.
In tema di recidiva, l’art. 69, comma 4, cod. pen. pone un divieto assoluto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, in presenza di tale recidiva, non può riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, anche in presenza di elementi attenuanti, dovendo limitarsi a una mera equivalenza o alla soccombenza delle attenuanti.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Palermo per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 cod. pen.), con assorbimento del reato di violenza in quello di resistenza. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, confermando la recidiva qualificata.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 70 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la sua capacità di stare in giudizio, in quanto il difensore aveva rappresentato in appello, con note conclusive, che l’imputato era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e collocato in comunità. Con il secondo motivo, lamentava l’eccessività della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la richiesta di perizia era stata avanzata solo in sede di conclusioni scritte in appello, senza la produzione di alcuna documentazione a supporto. Le allegazioni difensive, riferite genericamente a un trattamento sanitario obbligatorio e a un collocamento in comunità, senza specificare la patologia, la durata del ricovero o gli elementi sintomatici del disturbo psichico, non integravano il fumus di incapacità processuale che avrebbe reso cogente l’accertamento peritale. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il giudice può negare la perizia quando ritenga di poter decidere allo stato degli atti, purché la motivazione sia adeguata. Nella specie, la genericità della richiesta giustificava il diniego.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. La riduzione della pena, peraltro, era già stata operata mediante l’assorbimento del reato di violenza in quello di resistenza, e la pena inflitta era comunque inferiore al minimo edittale. La censura, pertanto, si risolveva in una mera reiterazione di doglianze già vagliate e disattese, inammissibile in sede di legittimità.
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