Giustizia riparativa: il diniego richiede una concreta prognosi di utilità (Cass. pen. n. 27216/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado di giudizio.
L’imputato non vanta un diritto incondizionato all’accesso alla giustizia riparativa: il giudice deve compiere la duplice valutazione prevista dall’art. 129-bis cod. proc. pen., verificando l’utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal fatto e l’assenza di pericoli per gli interessati e per l’accertamento processuale.
La precedente inerzia dell’imputato non giustifica, di per sé, il rigetto della richiesta successivamente riproposta, poiché l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è consentito in ogni stato e grado del procedimento.
L’indisponibilità della vittima diretta a partecipare al programma non costituisce criterio automaticamente ostativo, essendo normativamente prevista anche la mediazione con una vittima aspecifica o surrogata.
La prognosi di utilità richiede una valutazione concreta degli interessi coinvolti, della responsabilizzazione dell’autore, delle esigenze della vittima, dei rischi di vittimizzazione secondaria e della possibilità che il percorso contribuisca alla ricomposizione della frattura determinata dal reato.
Il Fatto
L’imputato, condannato all’esito di giudizio abbreviato per reati sessuali commessi ai danni di una persona minorenne nell’ambito di una relazione professionale, aveva reiteratamente chiesto di essere inviato a un programma di giustizia riparativa. La Corte d’appello aveva respinto l’istanza, valorizzando il preteso disinteresse mostrato nelle precedenti fasi processuali, l’indisponibilità della vittima a partecipare al percorso e la ritenuta genericità della richiesta. Nel merito aveva inoltre escluso le attenuanti generiche e rideterminato in aumento la pena.
Con il ricorso per cassazione la difesa censurava il diniego della giustizia riparativa, sostenendo che la Corte territoriale avesse utilizzato parametri estranei all’art. 129-bis cod. proc. pen. e omesso una effettiva valutazione prognostica dell’utilità del programma e dell’assenza di pericoli. Contestava inoltre l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale e il conseguente trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura relativa alla giustizia riparativa. Il precedente mancato accesso dell’imputato al programma non costituisce elemento di per sé ostativo, posto che la richiesta può essere formulata in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso concreto, inoltre, la domanda era stata reiterata anche in appello e risultava collegata a specifici elementi indicati dalla difesa quali condotte riparatorie, ammissioni, rinuncia all’attività professionale e rispetto delle prescrizioni cautelari.
La Corte ritiene inoltre apodittica la valutazione di inutilità fondata sulla sola indisponibilità della vittima diretta. L’articolazione normativa della giustizia riparativa contempla infatti anche il ricorso alla vittima aspecifica. Il rifiuto della persona offesa mantiene rilievo, ma deve essere inserito in una valutazione più ampia, comprendente il rischio di vittimizzazione secondaria, le caratteristiche degli interessati, l’effettiva disponibilità dell’autore alla responsabilizzazione e le possibilità di ricomposizione della frattura sociale determinata dal reato. Al mediatore resta affidata la successiva verifica circa la concreta possibilità di strutturare e attuare il programma.
La Cassazione esclude anche che l’istanza fosse genericamente formulata, poiché indicava la possibile funzione del percorso rispetto alla resipiscenza e alla responsabilizzazione dell’imputato, anche mediante coinvolgimento di una vittima surrogata. Restano invece ferme le valutazioni sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale. Poiché l’eventuale accesso alla giustizia riparativa può incidere sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche, tali questioni restano assorbite. La sentenza viene quindi annullata limitatamente alla giustizia riparativa e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente.
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Nota della Redazione
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