Art. 588 c.c. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Funzione qualificatoria della norma
L’art. 588 c.c. ha una funzione essenzialmente qualificatoria: serve a distinguere, all’interno del testamento, la disposizione a titolo universale dalla disposizione a titolo particolare, e quindi a stabilire se il beneficiario assuma la qualità di erede oppure quella di legatario. Il collegamento con l’art. 587 c.c. è solo di contenitore sistematico, poiché qui non viene in rilievo la nozione generale di testamento, ma il criterio di qualificazione della singola attribuzione testamentaria.
La disposizione a titolo universale: l’erede
La disposizione è a titolo universale quando comprende l’universalità dei beni o una quota dei beni del testatore, e in tal caso attribuisce la qualità di erede. Operativamente, ciò comporta il subentro nei rapporti trasmissibili del de cuius, la necessità di accettazione per l’acquisto dell’eredità, la possibilità di rinuncia, l’esposizione alla disciplina dei debiti ereditari e la legittimazione processuale quale successore universale, con le conseguenze proprie anche nei rapporti di comunione e divisione ereditaria (art. 459 c.c.; art. 752 c.c.).
La disposizione a titolo particolare: il legato
La disposizione è invece a titolo particolare quando attribuisce un bene o un diritto determinato senza chiamare il beneficiario nell’universalità o in una quota del patrimonio: in tal caso il beneficiario è legatario, non subentra nell’intera posizione del defunto, acquista secondo la disciplina propria del legato e non assume, per ciò solo, la qualità di erede. Il raccordo con la disciplina dei legati resta comunque essenziale, perché l’art. 588 c.c. non coincide con gli artt. 649 ss. c.c. (Cass. ord. 15387/2024; Trib. Patti 840/2025).
L’institutio ex re certa: il criterio distintivo
Il secondo comma dell’art. 588 c.c. chiarisce che l’indicazione di beni determinati non esclude di per sé l’istituzione di erede, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio: qui si colloca la figura dell’institutio ex re certa, che non va trattata come categoria autonoma svincolata dalla norma, ma come tecnica di chiamata ereditaria mediante beni specificamente individuati.
«In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati. Tale distinzione deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, anche prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore: il giudice deve compiere sia un’indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell’atto, sia un’indagine di tipo soggettivo, riferita all’intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte determinata di essi, così riconoscendogli la qualità di erede, o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così riconoscendogli la qualità di legatario.» (App. Roma 3290/2025)
Questo principio, confermato in termini sostanzialmente identici da Cass. ord. 15387/2024, Trib. Patti 840/2025 e Trib. Imperia 293/2024, è costante nella giurisprudenza di legittimità: l’indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato.
Il default legale: legato come regola, istituzione come eccezione
«Dall’interpretazione letterale della norma si desume che l’attribuzione di un determinato bene configura normalmente un legato e solo eccezionalmente una istituzione di erede. Tanto può desumersi dal fatto che il legislatore abbia utilizzato l’espressione “non esclude” e abbia successivamente indicato un elemento ulteriore, specializzante e indispensabile perché si configuri la seconda fattispecie: il concetto di quota. Per aversi istituzione di erede è, dunque, indispensabile il concetto di quota, non è invece indispensabile che il testatore espliciti expressis verbis la volontà di attribuire un certo bene in quanto frazione aritmetica del tutto, essendo sufficiente tale volontà emerga dal contesto del testamento, interpretandolo secondo i comuni canoni ermeneutici prescritti dal codice.» (App. Lecce 132/2024)
I criteri interpretativi generali del testamento
«Non vi è spazio per il ricorso all’interpretazione quando il tenore del testamento è chiaro ed incontrovertibile (Cass. 20294/2005); il testamento deve essere interpretato nel suo complesso (Cass. 5604/2001), ma anche in base ad elementi esterni della scheda testamentaria quali la cultura, la mentalità, l’ambiente ed il livello di istruzione del testatore (Cass. 3940/2001); in ossequio al principio del favor testamenti, la ricerca della volontà del testatore deve spingersi fino al punto di ritenere operante il principio di conservazione del testamento, in virtù del quale, nel dubbio, l’atto e le sue clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto (Cass. 19463/2005).» (Trib. Imperia 293/2024)
In un caso concreto, la ripetizione del verbo “lascio” riferita a più attribuzioni distinte, unita all’uso di espressioni come “altresì”, è stata valorizzata per ricondurre le diverse disposizioni a un legato, anche quando una di esse imponeva al beneficiario di versare somme di denaro a terzi, obbligo compatibile sia con la posizione di erede sia con quella di legatario gravato da sublegato (Cass. 2521/2022).
Gli effetti della qualificazione come institutio ex re certa: la forza espansiva
Il connotato essenziale dell’institutio ex re certa non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui avrebbe potuto disporre, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio. Risolta la questione interpretativa in questo senso, l’erede così istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo, raccogliendoli in proporzione della sua quota, da determinarsi mediante il rapporto proporzionale tra il valore dei beni attribuiti e il valore dell’intero asse ereditario (Cass. 24310/2022; Cass. 28259/2022).
Ciò che è essenziale, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, è proprio questa possibilità di partecipazione dell’erede istituito ex re certa all’acquisto di altri beni. Se manca tale attitudine, e l’acquisto resta limitato esclusivamente ai beni determinati, il chiamato, anche se formalmente designato erede, va considerato legatario (Cass. 28259/2022).
Per i beni non contemplati dal testatore, perché da lui ignorati, volontariamente taciuti o sopravvenuti dopo la confezione del testamento, la quota dell’istituito ex re si determina in base al rapporto tra le cose attribuitegli e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel momento. Nella quota differenziale succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva propria della vocazione a titolo universale, si ripartiscono tra erede testamentario e legittimo anche i beni ignorati o sopravvenuti (Cass. 9487/2021).
Va inoltre ammesso il concorso tra successione legittima e successione testamentaria anche in caso di istituzione ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c.: un orientamento più risalente sembrava escluderlo in termini assoluti, ma la giurisprudenza più recente ne ha chiarito la piena compatibilità (Cass. 42121/2021, che supera Cass., S.U., 17122/2018 e Cass. 12158/2015).
Un caso applicativo
In un caso concreto, il testatore aveva utilizzato il verbo “lascio” per tutti i familiari, ma aveva espressamente qualificato la moglie come “erede universale”, attribuendole l’usufrutto su tutti gli immobili e la liquidità, mentre ai figli aveva assegnato la nuda proprietà degli immobili, ripartita secondo la “quota legittima” di ciascuno — quota che, per uno dei figli, ricomprendeva anche un immobile già donatogli in vita. Il giudice ha ritenuto che il testatore avesse voluto istituire i figli eredi ex re certa, considerando il valore degli immobili come quota del patrimonio e non come meri legati (Trib. Bologna 239/2025).
Casi pratici
Un testatore lascia a un figlio “la casa di famiglia” senza ulteriori precisazioni, mentre il resto del patrimonio non è menzionato: occorre accertare se il testatore intendesse attribuirgli solo quel bene, e allora si tratta di legato, oppure se quella casa rappresentasse per lui l’intera quota di eredità spettante al figlio, e allora si tratta di institutio ex re certa.
Un erede istituito ex re certa riceve un immobile specifico come sua quota; successivamente emergono beni che il testatore ignorava di possedere al momento del testamento: l’erede ex re partecipa anche a questi beni, in proporzione alla quota determinata dal rapporto tra il valore del bene attribuitogli e il valore dell’intero asse.
Un testamento attribuisce a un beneficiario solo un determinato bene, senza che dal contesto emerga alcuna intenzione di considerarlo come quota del patrimonio: quel beneficiario è legatario, non erede, e non partecipa all’acquisto di beni ulteriori o sopravvenuti.
Un testamento attribuisce beni determinati ai figli senza esaurire l’intero patrimonio: si pone la questione se residui spazio per la successione legittima sui beni non ricompresi, questione oggi risolta ammettendo il concorso tra successione legittima e successione testamentaria anche in presenza di un’istituzione ex re certa.
Giurisprudenza
App. Roma 3290/2025, Cass. ord. 15387/2024, Trib. Patti 840/2025 e Trib. Imperia 293/2024 confermano, in termini sostanzialmente convergenti, il criterio dell’institutio ex re certa e i canoni ermeneutici generali del testamento, fondati sull’art. 1362 c.c. adattato alla materia testamentaria, sul favor testamenti e sul principio di conservazione. App. Lecce 132/2024 chiarisce che il legato costituisce la regola e l’istituzione di erede l’eccezione, subordinata alla ricorrenza del concetto di quota. Cass. 24310/2022, Cass. 28259/2022 e Cass. 9487/2021 definiscono la forza espansiva dell’institutio ex re certa, incluso il criterio di partecipazione ai beni non contemplati nel testamento. Cass. 42121/2021, superando Cass., S.U., 17122/2018 e Cass. 12158/2015, ammette il concorso tra successione legittima e testamentaria anche in presenza di istituzione ex re certa. Trib. Bologna 239/2025 offre un’applicazione pratica di questi criteri a un caso di attribuzioni differenziate tra coniuge e figli.
Errori frequenti
- Ritenere che l’indicazione di beni determinati escluda sempre la qualità di erede. Può trattarsi di institutio ex re certa, se risulta la volontà di assegnare quei beni come quota del patrimonio.
- Applicare l’istituzione di erede come regola generale in presenza di beni determinati. La norma configura normalmente il legato; l’istituzione di erede è l’eccezione, subordinata al concetto di quota.
- Escludere la partecipazione dell’erede istituito ex re certa ai beni non contemplati o sopravvenuti. Vi partecipa in proporzione alla sua quota, salvo che gli manchi l’attitudine a concorrere oltre i beni specificamente attribuiti.
- Ritenere che l’istituzione ex re certa escluda sempre il concorso con la successione legittima sui beni non compresi nel testamento. Il concorso è ammesso secondo l’orientamento più recente.
- Interpretare il testamento senza considerare gli elementi estrinseci quando il tenore letterale non è chiaro. Cultura, ambiente e livello di istruzione del testatore possono rilevare ai fini interpretativi.
Cosa fare
Va accertato, attraverso l’esame complessivo del testamento e non delle sole espressioni letterali usate, se il testatore abbia inteso attribuire beni determinati come quota del patrimonio o come attribuzione singola e circoscritta.
Va verificata l’attitudine del beneficiario a partecipare anche a beni non espressamente contemplati o sopravvenuti, elemento decisivo per qualificare l’attribuzione come institutio ex re certa.
In presenza di più beneficiari con attribuzioni diverse, va ricostruita la volontà complessiva del testatore per stabilire la qualità di ciascuno, anche attraverso il confronto tra le diverse disposizioni contenute nello stesso atto.
Non va escluso a priori il concorso tra successione legittima e successione testamentaria quando l’istituzione riguarda beni determinati e il patrimonio residuo non è stato disposto.
Va applicata un’interpretazione ermeneutica rigorosa, privilegiando comunque, nei casi dubbi, la soluzione che conserva l’efficacia della disposizione testamentaria.
Nota della Redazione
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