La domanda di riduzione per vizi della cosa venduta deve essere proposta entro un anno dalla consegna (Cass. civ. Sez. 2 n. 15823 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, l’azione di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta è soggetta al termine di decadenza di un anno dalla consegna, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ.. La domanda di risarcimento dei danni derivanti da vizi della cosa esige la prova della loro esistenza e della loro riconducibilità al venditore, non potendosi presumere dal mero cattivo funzionamento del bene. L’imputazione di un pagamento a un determinato debito, ex art. 1193 cod. civ., opera solo su richiesta del debitore e non può essere effettuata d’ufficio dal giudice. In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, non già quando si prospetti un mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, che è sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Il Fatto
La società venditrice di attrezzature per la lavorazione delle olive agiva in giudizio per ottenere il pagamento del residuo prezzo di una fornitura. La compratrice contestava la domanda, eccependo l’esistenza di vizi e difetti dei beni e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni e la restituzione di somme asseritamente pagate in più. Il tribunale accoglieva la domanda attrice e rigettava le richieste della convenuta.
La Corte d’Appello, pronunciando sull’impugnazione della compratrice, riduceva l’importo dovuto, ritenendo che i pagamenti effettuati fossero da imputare alla prima fornitura e non a quella successiva. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti: la società venditrice, deducendo plurimi motivi, e la compratrice, con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale, tutti dichiarati infondati o inammissibili. In particolare, con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., la Corte osserva che la censura è costruita solo apparentemente come una violazione di legge, tendendo in realtà a rimettere in discussione l’attività di valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione esistente e non contraddittoria.
Quanto alle doglianze relative al vizio di motivazione, la Corte richiama il consolidato orientamento per cui, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità è limitato alle ipotesi di motivazione apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa, ovvero all’omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta effettiva e comprensibile, non essendo pertanto configurabile il vizio denunciato.
La Corte affronta altresì la questione dell’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di una c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis al giudizio di appello introdotto nel 2013. Tale disposizione preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, quando la parte non alleghi la violazione di norme processuali o la nullità della decisione.
Il ricorso incidentale è parimenti rigettato. La Corte reputa infondata la censura concernente l’interpretazione del contratto, essendo la ricostruzione operata dai giudici di merito sorretta da motivazione adeguata e non illogica. Viene altresì dichiarata inammissibile la doglianza relativa all’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, avendo la Corte d’Appello motivato in modo sintetico ma chiaro il rigetto, e infondato il motivo sulle spese di lite, la cui regolamentazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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