La clausola “claims made” esclude la copertura per circostanze pregresse note all’assicurato (Cass. civ. Sez. 3 n. 14379 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa per fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato, o comunque denunciate prima dell’inizio della polizza, concorre a definire il rischio garantito. Tale pattuizione, riferibile sia ai fatti già denunciati sia a quelli soltanto conosciuti dall’assicurato, è coerente con la necessità di preservare l’elemento essenziale dell'<strong>alea</strong>, esclusa a mente dell'<strong>art. 1895 cod. civ.</strong> ove si consentisse di assicurare eventi già verificatisi e noti. La censura che contrapponga una diversa esegesi della clausola, senza dedurre l’inosservanza di specifici canoni ermeneutici, è inammissibile in sede di legittimità. Il motivo concernente una statuizione preliminare, una volta dichiarato inammissibile, rende parimenti inammissibile per difetto di interesse il motivo che investe questioni subordinate.
Il Fatto
Un ex Sindaco, dopo la conclusione di un giudizio di responsabilità contabile che lo aveva condannato al risarcimento del danno erariale, conveniva in giudizio l’assicuratore per ottenere l’indennizzo di cui alle polizze di responsabilità civile patrimoniale stipulate con clausola claims made. L’assicuratore eccepiva l’inoperatività della garanzia, per la conoscenza di circostanze potenzialmente produttive di rischio al momento della stipula e per la reticenza dell’assicurato.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava sul duplice rilievo della reticenza dell’assicurato e dell’esclusione della copertura per fatti o circostanze pregressi già noti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando preliminarmente il motivo che investiva l’interpretazione della clausola contrattuale sul perimetro della copertura, questione logicamente antecedente a quella della reticenza.
I giudici di legittimità hanno ritenuto non implausibile l’interpretazione della Corte territoriale che aveva esteso l’esclusione ai fatti e alle circostanze semplicemente noti all’assicurato, ancorché non ancora denunciati. Il tenore letterale della clausola, con l’uso della congiunzione disgiuntiva «o», suffraga una lettura ampia della previsione, coerente con la natura del contratto assicurativo e con la necessità di preservare l'<strong>alea</strong> contrattuale.
La doglianza del ricorrente si risolveva, pertanto, nel contrapporre una propria esegesi a quella accolta dal giudice di merito, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli <strong>artt. 1362 e seguenti cod. civ.</strong>. In materia, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma solo la conformità della decisione ai canoni legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione.
Dichiarato inammissibile il motivo sulla clausola, la Corte ha conseguentemente dichiarato inammissibile anche il motivo sulla reticenza per difetto di interesse, non potendo esso condurre alla cassazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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