La continuità della prestazione non basta a qualificare il rapporto del corrispondente come subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1222 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro giornalistico, gli estremi della subordinazione sono configurabili quando ricorrano il vincolo di dipendenza, la responsabilità di un servizio e la continuità dell’impegno, inteso anche come obbligo, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, di rimanere a disposizione del datore di lavoro per l’esecuzione delle direttive impartite, con assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Tale criterio vale sia per il giornalista della sede centrale sia per il corrispondente, giornalista decentrato che opera stabilmente in una città diversa. La sola continuità della prestazione, caratteristica della figura del corrispondente, non assume rilievo determinante ai fini del riconoscimento della subordinazione, ove non sia dimostrata la permanente disponibilità del lavoratore tra una prestazione e l’altra. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non anche quando, a seguito di incongrua valutazione istruttoria, ritenga erroneamente che la parte onerata non abbia assolto tale onere, sindacabile esclusivamente per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto come corrispondente del quotidiano per la zona di Monza e Brianza dal 1° maggio 2007, chiedeva al Tribunale di Milano l’accertamento della natura subordinata e giornalistica del rapporto, con condanna della società all’assunzione formale. La Corte d’Appello di Milano, pur con integrazioni motivazionali, confermava il rigetto, ritenendo non dimostrato il vincolo di dipendenza e, in particolare, l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, ricostruisce la nozione di attività giornalistica quale prestazione intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie, in cui il giornalista funge da mediatore tra il fatto e la sua diffusione. Il principio richiamato individua nella disponibilità costante del prestatore, tra una prestazione e l’altra, l’elemento decisivo per configurare la subordinazione, unitamente all’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, trattandosi di indici dell’inserimento stabile del giornalista nell’organizzazione aziendale.
La Corte precisa che tali criteri valgono anche per il corrispondente, giornalista decentrato che lavora stabilmente in una città diversa dalla sede centrale. La Corte territoriale, attraverso un esame del quadro probatorio, ha accertato che non era emerso l’obbligo del lavoratore di restare a disposizione della società negli intervalli tra le prestazioni, né l’assunzione di iniziative disciplinari, ancorché in senso lato, in caso di rifiuto di un servizio, né l’obbligo di aderire a turnazioni o di giustificare le assenze. Tale accertamento di fatto, adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risulta insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ. La censura attiene, in realtà, alla valutazione dell’esito della prova e non alla corretta attribuzione dell’onere, che il giudice di merito ha invece applicato ponendo a carico del lavoratore, attore in senso sostanziale, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda, tra cui la disponibilità tra una prestazione e l’altra, elemento sintomatico dell’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
Il quarto motivo, concernente l’applicabilità dell’art. 32 della legge n. 183/2010 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, è dichiarato inammissibile, perché la questione, ritenuta assorbita dalla Corte di merito, non è stata esaminata e non sussiste quindi una situazione di soccombenza. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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