Inammissibilità dei motivi di ricorso per violazione delle regole ermeneutiche in materia di locazione abitativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 1923 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., si risolva nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dal giudice del merito, senza indicare in concreto come quest’ultimo se ne sia discostato. È altresì inammissibile, per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che pretenda di introdurre questioni, come quella della novazione, non tempestivamente dedotte nei gradi di merito né riprodotte nel ricorso. L’accertamento dell’esistenza dell’aliquid novi e dell’animus novandi costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. L’istanza di correzione di errore materiale della sentenza di merito va proposta al giudice che l’ha emessa, non alla Corte di cassazione.
Il Fatto
Tra due parti era intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 7 novembre 2008, avente ad oggetto un immobile situato in Bardonecchia. Il locatore aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento di canoni non corrisposti, opposti dal conduttore, il quale lamentava la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto. Il Tribunale adito aveva dichiarato la nullità del contratto e revocato i decreti ingiuntivi, accogliendo la domanda di ripetizione dei canoni indebitamente versati. La Corte d’Appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva invece ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione, avendo le parti concordemente individuato l’immobile nel c.d. “basso fabbricato”, e condannava il conduttore al pagamento dei canoni dovuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In relazione al primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione delle regole ermeneutiche, ha rammentato il consolidato principio secondo cui il ricorrente, per far valere la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., non deve limitarsi a richiamare le norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Nel caso di specie, la censura è stata ritenuta meramente assertiva, non essendo stata specificamente indicata la concreta violazione delle regole ermeneutiche. La Corte ha altresì rilevato l’inconferenza del richiamo al principio della necessaria forma scritta, posto che il contratto risultava stipulato per iscritto.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., avendo il ricorrente omesso di riprodurre il contenuto dei contratti del 2008 e del 2009 e di precisare se le considerazioni in tema di novazione fossero già state svolte nei gradi di merito. La Corte ha inoltre evidenziato che l’accertamento dell’esistenza dell’aliquid novi e dell’animus novandi costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione valida.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a sollecitare un riesame dell’apprezzamento di documentazione prodotta in causa, laddove la norma si riferisce solo a fatti storici e non a mere questioni o elementi istruttori, la cui mancata valutazione non integra il vizio quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile perché presupponeva la nullità del contratto, non accolta dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione che ne aveva affermato la validità. La Corte ha precisato che il motivo che non si faccia carico delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata si risolve in un “non motivo”, nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Parimenti inammissibili sono state ritenute le doglianze formulate in calce al ricorso, non aventi natura di specifici motivi di impugnazione.
La Corte ha infine dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza di merito, ribadendo che tale istanza va proposta al giudice che ha emesso la sentenza.
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Nota della Redazione
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