Il richiamo in servizio del personale in ausiliaria non integra il divieto di incarichi dirigenziali per i quiescenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4086 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collocamento in ausiliaria del personale militare costituisce una posizione di stato giuridico, sussumibile nello stato giuridico del congedo, distinta dall’aspettativa, che presuppone la cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o a domanda. Il militare in ausiliaria, richiamato in servizio presso un’altra pubblica amministrazione, non instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, ma mantiene il rapporto organico di dipendenza dal Ministero della Difesa, con corresponsione del trattamento pensionistico e dell’indennità di ausiliaria. Il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 si inscrive nel richiamo in servizio del personale in ausiliaria e, per la peculiarità dell’istituto, non incorre nel divieto di conferimento di incarichi dirigenziali al personale in quiescenza. La revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, giustificata da ragioni organizzative, richiede un atto formale motivato e deve presupporre effettivamente, e non fittiziamente, la riorganizzazione, secondo i criteri di correttezza e buona fede.
Il Fatto
Un Brigadiere Generale in posizione di ausiliaria, ex artt. 886 e 992 d.lgs. n. 66/2010, veniva assunto con contratto a tempo determinato da un Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per ricoprire un incarico dirigenziale. A seguito di una riorganizzazione della macrostruttura, l’amministrazione avviava una procedura di interpello per il conferimento dei nuovi incarichi e, all’esito, revocava anticipatamente l’incarico già conferito al lavoratore, assegnandolo ad interim ad altro dirigente.
Il lavoratore adiva il Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda, accertava il suo diritto alla reintegrazione nell’incarico fino alla naturale scadenza, con condanna dell’amministrazione al ripristino del trattamento economico e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’ente, affermando che il rapporto con il Ministero della Difesa era in quiescenza e che, pertanto, era legittima la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, con il primo motivo, esamina la natura giuridica dell’istituto dell’ausiliaria. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato l’istituto come una forma di quiescenza, laddove esso costituirebbe una specifica posizione di stato giuridico all’interno dell’ordinamento militare, caratterizzata da un rapporto d’impiego con requisiti idoneativi e obblighi di prestazione. La Corte, richiamando l’art. 886 d.lgs. n. 66/2010, qualifica l’ausiliaria come una forma di congedo del personale militare, che presuppone la cessazione dal servizio permanente.
La sentenza valorizza la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. IV, n. 3280 del 2017, che ha chiarito come il collocamento in ausiliaria sia non solo assimilabile al collocamento in quiescenza, ma sia esso stesso un collocamento in quiescenza con caratteristiche peculiari. Il rapporto con il Ministero della Difesa resta attivo in una sorta di stato di quiescenza, con erogazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di ausiliaria; il richiamo in servizio presso altre amministrazioni non determina la costituzione di nuovi rapporti di lavoro dipendente.
La peculiarità dell’istituto fa sì che il rapporto instaurato non incorra nei limiti del divieto di assunzione di incarichi dirigenziali per il personale in quiescenza di cui all’art. 6 d.l. n. 90/2014, questione comunque non devoluta. Il primo motivo di ricorso viene pertanto rigettato.
Con il secondo motivo, l’amministrazione censurava la sentenza per aver ritenuto illegittima la revoca dell’incarico dirigenziale. La Corte lo dichiara inammissibile, poiché non supera l’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito circa la mancanza di una effettiva soppressione del posto o della possibilità di collocazione alternativa del lavoratore. In materia di incarichi dirigenziali conferiti da enti locali, la revoca anticipata per esigenze organizzative deve essere adottata con atto formale, con motivazione esplicita e deve presupporre realmente la riorganizzazione, secondo i criteri di correttezza e buona fede (Cass. n. 21482 del 2020). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato l’assenza di avvicendamenti di personale e di specifiche esigenze funzionali, accertamento insindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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