La prova della gratuità della prestazione professionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4135 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito di lavoro autonomo, la prestazione professionale resa gratuitamente non integra di per sé una condotta antieconomica, potendo trovare giustificazione in rapporti di amicizia, parentela o mera convenienza. Tale gratuità può essere provata anche mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai terzi beneficiari, le quali, pur non costituendo prova legale, assumono valore di indizi che il giudice di merito può liberamente valutare unitamente alla natura della prestazione e al quadro probatorio complessivo, senza necessità di data certa. L’eventuale mancato utilizzo di tali dichiarazioni da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo entro i limiti del vizio di motivazione apparente ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., non traducendosi il dissenso sulla valutazione delle prove in un’ammissibile censura di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente, professionista, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, con il quale riduceva le perdite dichiarate e recuperava a tassazione maggiori ricavi per compensi professionali non dichiarati. L’Ufficio aveva intercettato 297 prestazioni consistenti nell’invio telematico della dichiarazione dei redditi, per le quali non risultava emessa fattura. La contribuente, che svolgeva parallelamente attività di lavoro dipendente, eccepiva che numerose prestazioni erano state rese a titolo gratuito in favore di parenti e amici, producendo le relative dichiarazioni dei terzi beneficiari.
La C.t.p. di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo dei ricavi accertati a 152 prestazioni, e la C.t.r. della Basilicata, emendato l’errore materiale in 145, confermava la pronuncia, ritenendo la gratuità della prestazione plausibile e provata. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Con riferimento al primo, ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, rilevando che la C.t.r. aveva adeguatamente spiegato le ragioni della ritenuta gratuità, valorizzando la semplicità delle prestazioni, la parallela attività di lavoro dipendente e il conforto delle dichiarazioni dei terzi, in un percorso argomentativo coerente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui anche il contribuente può introdurre nel giudizio tributario dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tali documenti, non essendo prove legali, hanno il valore probatorio di semplici indizi e, come tali, non possono costituire da soli il fondamento della decisione, ma devono essere valutati nel contesto probatorio emergente dagli atti.
Appartiene al giudice di merito il potere-dovere di vagliare l’attendibilità del loro contenuto, verificando la credibilità dei dichiaranti, la congruenza intrinseca delle propalazioni e la convergenza con altri elementi acquisiti.Nel caso di specie, il giudice d’appello si era attenuto a tali principi, avendo valutato le dichiarazioni unitamente alla natura particolarmente semplice delle prestazioni e alla circostanza che la professionista disponesse di altra fonte di reddito. La Corte ha quindi concluso che la doglianza dell’Amministrazione non denunciava un vizio di legittimità, ma mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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