Clausola di vincolo nel leasing e legittimazione all’indennizzo assicurativo (Cass. civ. Sez. 3 n. 4946 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di vincolo inserita nel contratto di assicurazione individua un beneficiario dell’indennizzo, nel cui patrimonio il diritto nasce direttamente come credito autonomo verso l’assicuratore, senza transitare dal patrimonio dello stipulante o dell’assicurato. Tale clausola attribuisce al solo beneficiario la potestà di agire contro l’assicuratore, con conseguente difetto di legittimazione attiva del contraente, che non può far valere i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ.. La facoltà concessa all’utilizzatore nel contratto di leasing di agire nei confronti del fornitore o del terzo responsabile non attribuisce il diritto di avanzare domande di garanzia nei confronti dell’assicuratore.
Il Fatto
L’utilizzatore di un veicolo in leasing e il suo fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della penale dovuta a seguito della risoluzione del contratto, dopo che il veicolo era stato asportato da ignoti. Gli opponenti avevano stipulato con la società assicuratrice una polizza contro il furto e chiedevano di chiamare in causa l’assicuratore per ottenere l’indennizzo in favore della concedente. Il Tribunale quantificava il dovuto e riteneva che gli opponenti non potessero chiedere l’indennizzo per sé, ma solo per il terzo. La Corte d’appello di Brescia, qualificando il contratto come assicurazione per conto altrui, confermava il difetto di legittimazione attiva dell’utilizzatore e del garante, ravvisando nella clausola di vincolo l’attribuzione del diritto all’indennizzo esclusivamente alla società di leasing.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo, osserva che la censura relativa all’interpretazione del contratto assicurativo e della domanda di garanzia non rispetta il criterio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., mancando la trascrizione del contenuto degli atti e documenti richiamati.
Il motivo non si confronta inoltre con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La clausola invocata dai ricorrenti era inserita nel contratto di leasing, intercorso con la concedente, e non in quello di assicurazione, con la conseguenza che la facoltà di agire contro il fornitore o il terzo responsabile non attribuisce all’utilizzatore il potere di avanzare domande nei confronti dell’assicuratore.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8095 del 2007, la Corte ribadisce che la clausola di vincolo determina la nascita del diritto all’indennizzo direttamente nel patrimonio del beneficiario, quale credito autonomo verso l’assicuratore, senza passare dal patrimonio dello stipulante. La clausola di vincolo a favore del concedente priva l’utilizzatore della legittimazione ad agire per ottenere l’indennizzo in caso di furto, in armonia con l’art. 1891, secondo comma, cod. civ., che attribuisce all’assicurato i diritti derivanti dal contratto e vieta al contraente di farli valere senza espresso consenso.
Il secondo motivo è invece infondato, perché la condanna alle spese in favore della società assicuratrice non viola il principio di soccombenza, essendo gli opponenti rimasti soccombenti nel merito. Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte interamente vittoriosa, restando alla discrezionalità del giudice di merito ogni valutazione in ordine alla compensazione e alla quantificazione. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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