Inammissibile in Cassazione la critica alla valutazione delle prove su mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7937 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che, pur essendo formalmente dedotti come violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale, censurino in realtà la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio. Le censure che investono l’intero corredo probatorio, invocando una complessiva revisione del ragionamento decisorio, esulano dal perimetro del vizio di violazione di legge e non possono essere riqualificate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente unicamente di veicolare l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite, non già quando si deduca un errato apprezzamento della prova.
Il Fatto
La lavoratrice, inquadrata nella qualifica di aiuto, agiva in giudizio nei confronti della struttura sanitaria datrice di lavoro per ottenere il pagamento di differenze retribuitive, assumendo di aver svolto mansioni superiori di responsabile di reparto nel periodo compreso tra l’1.10.2012 e il 29.2.2016. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, la respingeva, escludendo lo svolgimento di mansioni eccedenti la qualifica posseduta. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, dichiarandoli inammissibili. Le censure, sebbene formalmente prospettate come violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 2103 cod. civ. e di plurime norme processuali, erano in realtà dirette a criticare la valutazione delle prove testimoniali e documentali operata dai giudici di appello. La parte ricorrente, in particolare, attribuiva valore decisivo alla lettera del 2.11.2012 in cui era indicata come responsabile del primo reparto, ma la Corte ha precisato che una simile censura si muove unicamente sul piano della quaestio facti, sollecitando una diversa ricostruzione del materiale probatorio. Tale evenienza non è consentita in sede di legittimità, posto che il vizio di violazione di legge presuppone una ricostruzione in fatto incontestata.
La Corte ha inoltre escluso che le critiche potessero essere riqualificate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 5083 e 5084 del 2014. Tale disposizione consente di dedurre esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, inteso in senso fenomenico, avente carattere decisivo, mentre le censure proposte investivano l’intero corredo probatorio, sollecitando una complessiva revisione del ragionamento decisorio, preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2103 cod. civ., i giudici di legittimità l’hanno ritenuta infondata, avendo la Corte di merito correttamente applicato il procedimento trifasico per l’accertamento delle mansioni superiori. La valutazione incrociata del documento e delle prove testimoniali aveva escluso che la lavoratrice avesse svolto compiti caratterizzanti la figura del responsabile di reparto o quella dell’aiuto dirigente, quali l’assegnazione dei pazienti, l’ottimizzazione delle risorse umane o la diretta collaborazione col direttore sanitario. Parimenti infondata è stata ritenuta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che presuppone l’utilizzo di prove non acquisite, non già un errato apprezzamento della prova. Il quinto motivo, concernente le spese, è stato dichiarato inammissibile in quanto prospettato come mera conseguenza dell’accoglimento del ricorso, privo di vizi specifici. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della soccombente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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