Cessione del credito e surroga del fideiussore: è inammissibile il ricorso per cassazione che sollecita una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 8848 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché diretto ad un inesistente terzo grado di merito, il ricorso per cassazione che, nell’interpretazione di un accordo negoziale, non censuri la motivazione del giudice di merito ma si risolva in una mera e sollecitata rivalutazione delle clausole contrattuali e del contenuto delle pattuizioni, al fine di pervenire a un esito diverso da quello già raggiunto. La diversa esito di cause celebrate tra altre parti non aventi causa non incide sulla perimetrazione soggettiva del giudizio e non può fondare alcuna doglianza.
Il Fatto
La banca, creditrice di una società, aveva ottenuto il pagamento dei propri crediti da due gruppi di fratelli fideiussori. I fideiussori di un gruppo, dopo aver transatto con la banca, agivano nei confronti dell’altro gruppo di fideiussori, sostenendo di aver acquisito un diritto di surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c. o, comunque, di essere divenuti cessionari del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. nei confronti degli altri garanti. Il tribunale e poi la corte d’appello rigettavano le domande, escludendo la sussistenza di un’unica co-fideiussione e qualificando l’accordo come transazione estintiva del debito proprio. Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione per violazione degli articoli 1201, 1203 e 1260 c.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente escluso ogni rilievo alle allegazioni relative agli esiti di altri giudizi, in quanto svolti tra parti diverse e prive di legittimazione, in un ambito soggettivo differente da quello in esame.
Il ricorso è stato ritenuto palesemente inammissibile. Il motivo di censura non denunciava un vizio di violazione di legge in sé, ma mirava a contrapporre una diversa interpretazione dell’accordo transattivo e della disciplina della surrogazione e della cessione del credito, sollecitando una nuova valutazione delle risultanze negoziali, attività riservata al giudice di merito.
La Corte ha rilevato che il ricorso, nel suo complesso, non era diretto a censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma tendeva ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e dell’interpretazione della volontà negoziale, risolvendosi in una richiesta di un terzo grado di merito, non consentito in sede di legittimità.
In ogni caso, la sentenza impugnata risultava sorretta da una congrua motivazione in merito al raggiunto risultato interpretativo, non essendo stata allegata una sua carenza o illogicità.
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Nota della Redazione
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