Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con accettazione della controparte (Cass. civ. Sez. 3 n. 11921 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla parte controricorrente, integra i requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il deposito della dichiarazione di rinuncia, completo dell’accettazione della controparte, costituisce il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo di legittimità. A norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nel caso di estinzione per rinuncia non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva definito il giudizio nel quale era parte, unitamente alla compagnia assicuratrice, quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La società controricorrente resisteva con controricorso.
In data 25 giugno 2025, il consigliere delegato formulava la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della sua inammissibilità. Il difensore del ricorrente presentava tempestiva istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con conseguente fissazione della trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, in data 19 gennaio 2026, era stata depositata una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla parte controricorrente.
Il Collegio ha verificato che la rinuncia soddisfacesse i requisiti di forma e sostanza richiesti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ravvisando, di conseguenza, la sussistenza delle condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.
La Corte ha, infine, precisato che, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità. Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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