Prove presuntive di inesistenza delle operazioni e onere della prova del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11919 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati. È inammissibile la censura del contribuente che invochi una presunzione di veridicità della contabilità quando questa sia irregolare o inattendibile, tale da giustificare un accertamento induttivo puro. L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare l’an e il quantum.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di una verifica fiscale, emetteva un avviso di accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, per l’anno d’imposta 2015. L’Ufficio disconosceva i costi relativi ad operazioni commerciali non documentate o documentate solo parzialmente con fatture generiche, e disconosceva altresì, in quanto oggettivamente inesistenti, i costi relativi ad operazioni con sette società fornitrici. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva parzialmente il ricorso; la Corte di secondo grado rigettava entrambi gli appelli, principale dell’Ufficio e incidentale della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 7, legge n. 212/2000. L’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e l’atto impositivo, con le sue tabelle riepilogative, risultava in perfetta sintonia con tale principio.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 21, d.P.R. n. 633/1972, la Corte ha evidenziato che le prescrizioni sulla fatturazione rispondono a finalità di trasparenza e conoscibilità. L’irregolarità della fattura rende inidonea la stessa a costituire titolo per la deduzione del costo, potendo l’Amministrazione contestare l’effettività delle operazioni sottese. La società non aveva contestato le anomalie ma si era limitata a rilevarne l’inidoneità al disconoscimento dei costi.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’onere della prova, è stato dichiarato inammissibile perché contraddittorio e infondato. La società invocava una presunzione di veridicità delle scritture contabili, ma nel caso di specie la contabilità era irregolare o assente, tanto da aver indotto l’Amministrazione ad un accertamento induttivo puro; nessun ulteriore onere incombeva quindi sull’Ufficio, mentre spettava alla contribuente provare i requisiti di cui all’art. 109 t.u.i.r..
I motivi del ricorso incidentale sono stati accolti. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato per cui, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non di dimostrare la mala fede del contribuente. Gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio – natura di “cartiera” di due ditte e criticità contabili e fiscali delle altre cinque – erano idonei a spostare in capo alla contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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