Ricettazione: attenuante applicabile anche se il reato presupposto è delitto (Cass. pen. n. 10450/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. per il fatto di particolare tenuità non è subordinata alla natura contravvenzionale del reato presupposto. La disposizione non distingue tra cose provenienti da delitto e cose provenienti da contravvenzione e non consente di introdurre per via interpretativa una limitazione non prevista dal legislatore. Un’interpretazione che circoscriva l’attenuante ai soli proventi di contravvenzione è giuridicamente errata e, con riferimento ai fatti anteriori alla riforma del 2021, condurrebbe a privare la norma di qualsiasi ambito applicativo. Il giudizio sulla particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. resta invece autonomo e può essere escluso sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei criteri rilevanti.
Il Fatto
L’imputata era stata condannata per ricettazione e la Corte di appello aveva confermato la decisione. Nel giudizio di secondo grado era stata respinta la richiesta di applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen., sul presupposto che essa richiedesse che la cosa ricettata provenisse da una contravvenzione e non, come nel caso concreto, da un delitto di furto.
Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., sostenendo che la disposizione non contiene alcuna limitazione riferita alla natura del reato presupposto. Veniva inoltre censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., richiamando l’entità della somma oggetto della condotta e la sua asserita occasionalità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura relativa all’attenuante della ricettazione. Il quarto comma dell’art. 648 cod. pen. prevede esclusivamente una diminuzione di pena quando il fatto sia di particolare tenuità e non contiene alcuna distinzione in relazione alla natura giuridica del reato dal quale proviene la cosa. La Corte territoriale ha quindi introdotto un requisito non previsto dalla norma, restringendone illegittimamente l’ambito applicativo.
L’errore interpretativo risulta particolarmente evidente considerando il regime vigente al momento del fatto. Prima della riforma introdotta nel 2021, l’art. 648 cod. pen. riguardava esclusivamente cose provenienti da delitto. Accogliere la tesi secondo cui l’attenuante sarebbe applicabile soltanto quando il reato presupposto sia una contravvenzione significherebbe quindi rendere la disposizione priva di qualunque campo operativo per l’intero periodo anteriore alla riforma. La Cassazione qualifica tale lettura come sostanzialmente abrogatrice e annulla sul punto la sentenza impugnata.
Diversa è la valutazione relativa all’art. 131-bis cod. pen. La Corte ribadisce che il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa deve essere formulato considerando i criteri richiamati dalla disposizione e che, ai fini del diniego, è sufficiente una valutazione negativa anche di uno soltanto di essi. Tale apprezzamento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto in presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità valorizzando l’entità del danno e le modalità della condotta, ritenute caratterizzate da particolare disinvoltura. La relativa censura viene quindi dichiarata inammissibile. La sentenza è annullata esclusivamente con riferimento all’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto, mentre l’affermazione di responsabilità diviene irrevocabile.
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