Raddoppio dei termini di accertamento e motivazione apparente: la Cassazione precisa l’ambito applicativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9460 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 costituisce un autonomo termine di decadenza, la cui operatività è condizionata esclusivamente dalla sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, da accertarsi dal giudice tributario secondo una valutazione “ora per allora”. Detto raddoppio non è escluso né dalla prescrizione del reato né dalla mancata presentazione della denuncia entro il termine ordinario di accertamento, né dall’archiviazione o dall’esito del giudizio penale. La sentenza che riduca gli imponibili accertati sulla base di un mero richiamo al principio di capacità contributiva è nulla per motivazione apparente, così come è nulla la pronuncia che confermi la riduzione operata in primo grado senza esaminare i motivi di appello.
Il Fatto
A seguito di indagini penali e bancarie, l’Agenzia delle entrate notificava al contribuente numerosi avvisi di accertamento per redditi da lavoro autonomo relativi agli anni dal 2003 al 2010, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini per la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, dichiarava l’Agenzia decaduta per gli anni dal 2003 al 2006, non ravvisando i presupposti per il raddoppio, e riduceva di un terzo gli imponibili per gli anni successivi sulla base di una valutazione equitativa. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, suscitando i ricorsi in cassazione di entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso principale, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento deriva dal mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale o dall’accertamento del reato. La prescrizione del reato e la mancata trasmissione della denuncia entro il termine ordinario sono circostanze irrilevanti, atteso che, come affermato dalla Corte costituzionale, l’unica condizione è la sussistenza dell’obbligo di denuncia, la cui ricorrenza deve essere verificata dal giudice con una valutazione “ora per allora”.
La Corte ha precisato che la disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla legge n. 208/2015 non incide sugli avvisi già notificati, come quelli oggetto di causa, notificati nel 2012, ben prima delle date rilevanti ai fini delle clausole di salvaguardia.
Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, la Corte ha accolto la censura di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva ridotto gli imponibili facendo esclusivo riferimento a una “interpretazione costituzionalmente orientata” all’art. 53 Cost., senza alcuna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha accolto i motivi relativi all’omessa pronuncia su specifiche eccezioni del contribuente e alla motivazione apparente in relazione alla natura e all’entità dei redditi accertati, alla carenza di prova del possesso dei redditi, alla legittima acquisizione dei dati e alle spese di lite. Ha, invece, rigettato il motivo di omessa pronuncia sull’infondatezza degli accertamenti, ritenendo che la CTR si fosse implicitamente pronunciata sul punto.
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Nota della Redazione
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