Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 10305 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando il ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ove la sentenza sia stata notificata e il ricorso sia proposto nel termine breve. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio, non essendo sanabile dalla mancata eccezione della controricorrente né dalla successiva e tardiva produzione della documentazione, anche tramite istanza di decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue altresì quando la notificazione del ricorso sia avvenuta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non potendo trovare applicazione il principio di cui alla sentenza n. 17066/2013.
Il Fatto
La locatrice, dopo aver ottenuto dal Tribunale la risoluzione per morosità del contratto di locazione e la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni, vedeva rigettato il proprio appello dalla Corte d’appello, che confermava la compensazione tra canoni e cauzione ed escludeva la responsabilità della conduttrice per i danni all’immobile, riconducendoli a ordinario deterioramento.
Avverso la sentenza d’appello la locatrice proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi. La Corte, valutata la proposta di definizione accelerata, rilevava la possibile improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. La ricorrente contestava l’improcedibilità e chiedeva la rimessione in termini, depositando il file della notifica PEC della sentenza con l’istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento: il ricorso deve essere depositato entro venti giorni dall’ultima notificazione e, a pena di improcedibilità, deve essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. La funzione di tale adempimento è consentire alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto del vincolo del giudicato formale.
Nel caso di specie, la sentenza era stata pubblicata il 7 marzo 2025 e il ricorso era stato notificato l’8 maggio 2025; la ricorrente aveva affermato che la sentenza le era stata notificata il 10 marzo 2025, ma aveva prodotto la relata di notifica solo con l’istanza di decisione, successivamente alla scadenza dei termini. La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
La Corte ha distinto il caso in esame da quello deciso dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022: l’improcedibilità è esclusa quando la documentazione risulti nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita d’ufficio. Tale circostanza, nel caso di specie, non ricorreva.
La Corte ha altresì richiamato il principio di cui a Cass. n. 17066/2013, invocato dalla ricorrente, ma ne ha escluso l’applicabilità: la notificazione del ricorso era avvenuta quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione era ormai spirato. Ha, infine, precisato che la mancanza di eccezioni della controricorrente non ha effetto sanante e che la produzione tardiva della documentazione non può essere sanata.
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Nota della Redazione
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