Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio dell’erario e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 11912 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale consapevolezza non coincide con la prova della partecipazione all’accordo criminoso, ma con la dimostrazione che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione era inserita in una frode. L’onere probatorio dell’erario non può essere assolto dal solo dato della fittizietà del fornitore, che va suffragato da obiettivi riscontri. Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile, mentre non sono invocabili a tal fine la regolarità della contabilità, la congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate accertava che una società, operante nella vendita al dettaglio di pellet, aveva portato in detrazione fatture relative ad acquisti da una fornitrice ritenuta priva di reale struttura aziendale e inadempiente agli obblighi fiscali. L’Ufficio recuperava l’IVA indebitamente detratta, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti e contestando la consapevolezza della contribuente di inserirsi in un meccanismo fraudolento.
La società impugnava l’accertamento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, respingendolo solo sul rilievo IRES. L’appello dell’Agenzia veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che escludeva il nesso inferenziale tra gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e la natura fittizia delle operazioni. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando l’orientamento consolidato in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Ha ribadito che l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria ha un duplice oggetto: la prova della fittizietà del fornitore e la prova che il cessionario fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo di evasione. La consapevolezza non richiede la dimostrazione di un elemento volitivo o della partecipazione alla frode.
La Corte ha precisato che le modalità per assolvere a tale onere non possono limitarsi alla sola dimostrazione della fittizietà del fornitore, elemento che ha idoneità probatoria ma che va suffragato da obiettivi riscontri. Correlativamente, sorge a carico del contribuente l’onere della prova contraria, che può essere assolta dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La Corte ha escluso che possano valere come mezzi di prova la regolarità della contabilità, la congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva esaminato tutti gli elementi dedotti, escludendo la loro gravità, precisione e concordanza. La Cassazione ha ritenuto che tale valutazione, assistita da doppia conforme, non fosse sindacabile in sede di legittimità, poiché la censura mirava a una inammissibile rivalutazione del merito. La motivazione della sentenza impugnata non si era limitata al richiamo per relationem di quella di primo grado, impedendo l’individuazione delle ragioni della decisione.
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Nota della Redazione
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