L’inammissibilità del ricorso per doppia conforme preclude il sindacato sul nesso causale (Cass. civ. Sez. 1 n. 15289 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una cd. doppia conforme, è precluso il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., nella versione ratione temporis vigente, allorché si chieda alla Corte di cassazione un giudizio sul merito della vicenda. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur rubricando vizi di violazione di legge, solleciti un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, contestando la valutazione del nesso causale operata dal giudice di merito sulla base della regola del “più probabile che non”. La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con la conseguente applicazione della preclusione derivante dalla doppia conforme.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di un appalto per il servizio di ristorazione scolastica, aveva proposto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e di risarcimento dei danni nei confronti del comune committente, nonché domanda di accertamento dell’illegittimità della determinazione di risoluzione del contratto adottata in autotutela dall’ente. La risoluzione era stata disposta in seguito ad un episodio di presunta tossinfezione alimentare verificatosi tra alunni e personale di una scuola primaria dopo aver consumato il pasto fornito dalla società. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in relazione alla domanda di risoluzione giudiziale, per aspecificità del motivo, rigettando nel resto l’appello, ritenendo correttamente accertato, secondo il principio del “più probabile che non”, che la tossinfezione fosse stata causata dal pasto fornito dalla società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, tutti finalizzati a contestare la ricostruzione del nesso causale operata dai giudici di merito. La ricorrente deduceva, sotto diversi profili, la violazione delle norme in materia di inadempimento, di responsabilità e di prova, nonché l’omessa valutazione di fatti decisivi e la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, insistendo sull’equivalenza probabilistica tra “tossinfezione” e “intossicazione” alimentare, tale da privare di presupposto la risoluzione contrattuale.
La Corte ha preliminarmente rilevato come, tra le sentenze di primo e secondo grado, si configurasse una ipotesi di cd. doppia conforme, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (nella versione anteriore alla novella del d.lgs. n. 149/2022). Ha quindi affermato che, al di là della formulazione letterale dei motivi, ciò che veniva sollecitato era un inammissibile rinnovato giudizio di merito.||DSML||p>
Con specifico riferimento alle contestazioni sull’accertamento del rapporto di causalità, la Corte ha precisato che tali valutazioni, condotte dal giudice di merito in base alla regola del “più probabile che non”, non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, essendo questo un mezzo rimesso alla discrezionalità del giudice, soggiace alla medesima preclusione derivante dalla doppia conforme.||DSML||p>
La Corte ha infine rigettato il richiamo all’avvenuta archiviazione in sede penale del procedimento per i medesimi fatti, evidenziando la diversa operatività delle regole sulla causalità nei due ambiti: il principio del “più probabile che non” in sede civile e quello dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” in sede penale. Tale differenza rendeva non concludente ogni censura basata su tale asserita incompatibilità.
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Nota della Redazione
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