Occupazione di suolo pubblico, onere della prova e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 15491 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta comunale per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), l’occupazione realizzata da un’impresa appaltatrice per l’esecuzione di lavori per conto dell’amministrazione, limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari, non è assoggettabile al tributo per difetto del presupposto impositivo, in quanto la sottrazione all’uso pubblico avviene per la realizzazione delle opere e non per un vantaggio particolare del singolo. È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia accertato la prova positiva del completamento delle opere, rendendo irrilevante il riparto dell’onere probatorio. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
La società cooperativa edilizia, contribuente, impugnava gli avvisi di accertamento TOSAP per gli anni 2008, 2009 e 2010, relativi all’occupazione di suolo pubblico mediante una recinzione di cantiere. La contribuente era tenuta, in forza di una convenzione con l’amministrazione comunale, ad eseguire opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, oltre alla realizzazione di edifici su suoli acquistati.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, sull’appello della società concessionaria del tributo, riformava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la sentenza impugnata ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di un’impresa appaltatrice per conto dell’amministrazione non è tassabile, ma ha poi accertato che nella fattispecie le opere di urbanizzazione erano state completate prima delle annualità oggetto di accertamento. Su tale accertamento si fonda la decisione.
Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, è dichiarato inammissibile. La corte territoriale ha infatti accertato la prova positiva del completamento delle opere, sulla base di elementi documentali e logici. Tale convincimento, non sindacabile in sede di legittimità, rende del tutto irrilevante stabilire a quale parte spettasse la relativa dimostrazione.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c. in relazione ai rilievi fotografici, è parimenti inammissibile. La Corte ritiene che le asserzioni riguardanti la documentazione in atti e il verbale di collaudo siano idonee a sorreggere la decisione, mentre le ulteriori considerazioni sui rilievi fotografici costituiscono un mero corredo, la cui espunzione non muterebbe l’esito del giudizio.
Il terzo motivo, che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva giurisprudenza, precisando che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non mere argomentazioni difensive o singole risultanze probatorie, qualora il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Nella vicenda, le questioni relative alla realizzazione delle opere sono state prese in esame dalla corte regionale, che si è specificamente determinata, rendendo possibile solo discettare di un accertamento del fatto e non di una sua omissione.
La Corte esclude infine che dietro l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. possa richiedersi una rivalutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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