La commistione tra vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. rende inammissibile il ricorso per cassazione in materia di codatorialità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6639 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione censure incompatibili, quali quelle di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c., determinando una situazione di inestricabile promiscuità che rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle doglianze. Ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, la censura deve identificare il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, per evidenziare l’eventuale elusione dei doveri motivazionali del giudice di secondo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato che tra la lavoratrice e due società, quali co-datori di lavoro, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2008 al 2014, con condanna solidale delle stesse al pagamento di differenze retributive. Il giudice di merito aveva riconosciuto il regime di codatorialità e l’inquadramento della lavoratrice nel livello quadro A del CCNL Turismo.
Avverso tale decisione, entrambe le società soccombenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a cinque motivi pressoché sovrapponibili, sebbene esposti in ordine differente. La lavoratrice ha resistito con controricorsi, mentre la terza società, rimasta intimata, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente rilevato la sostanziale identità dei motivi dei due ricorsi, proposti in diverso ordine dalle società ricorrenti. Ha quindi proceduto a un esame congiunto delle censure, dichiarandole tutte inammissibili.
Con riferimento ai motivi concernenti la codatorialità e l’applicazione del CCNL, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il motivo che prospetti, per la medesima questione, censure ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c., trattandosi di vizi caratterizzati da irredimibile eterogeneità. Le ricorrenti avevano infatti criticato l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito, sovrapponendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Per quanto riguarda la censura relativa alla qualificazione del rapporto come subordinato, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente. I giudici di merito avevano, al contrario, trascritto integralmente la motivazione del Tribunale per evidenziare la genericità degli appelli incidentali. La critica delle ricorrenti, non aderente alla ratio decidendi, si risolveva nella richiesta di un diverso accertamento fattuale, inammissibile in sede di legittimità.
Le doglianze relative alla presunta violazione del divieto di nuove domande e nuove produzioni documentali in appello sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità, non avendo le ricorrenti individuato il punto della sentenza in cui la Corte avrebbe consentito tale mutamento né dedotto di aver eccepito alcunché nel corso del giudizio di secondo grado.
Infine, i motivi concernenti la prescrizione dei crediti retributivi sono risultati inammissibili in quanto incentrati su accertamenti fattuali diversi da quelli operati dalla Corte territoriale e su una differente lettura delle risultanze processuali. In definitiva, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, condannando le società soccombenti al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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