Bonifico a firma apocrifa: la banca risponde solo per colpa, non oggettivamente (Cass. civ. Sez. 1 n. 17410 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di pagamento da parte della banca di un assegno o di esecuzione di un ordine di bonifico impartito allo sportello, poi risultato a firma apocrifa, a carico della medesima non sussiste una responsabilità oggettiva, ma soltanto per colpa. Tale responsabilità è integrata ove la banca non abbia rilevato un’operazione manifestamente anomala od una falsità emergente ad occhio nudo, senza l’uso di strumentazioni particolari. La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. va respinta nei confronti della banca che non ha ricevuto il pagamento, ma ne è stata soltanto un tramite. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non aggredisca la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiedere un non ripetibile accertamento in fatto.
Il Fatto
La società, in liquidazione, agì contro la banca e un avvocato, chiedendone la condanna solidale alla restituzione di una somma di denaro. Tale somma era stata versata dalla banca, con addebito su conto corrente, in esecuzione di un bonifico apparentemente emesso dalla società a favore del legale per prestazioni professionali, ma che la stessa società asseriva non essere mai stato effettuato.
Il Tribunale di Velletri respinse le domande. In parziale riforma, la Corte d’Appello di Roma condannò il solo avvocato alla restituzione della somma, escludendo la responsabilità della banca. La corte territoriale ritenne, in particolare, che la banca non avesse ricevuto il pagamento e che l’apocrifia della firma sull’ordine di bonifico non fosse rilevabile ictu oculi da un bancario medio. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, richiamando il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
Con riferimento al primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 1176, 1218, 1710, 1856, 2697 c.c. e l’omessa pronuncia sull’azione contrattuale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La censura muoveva da un presupposto di fatto, la consegna dell’ordine da parte del beneficiario, non accertato dal giudice di merito. Inoltre, l’eventuale riqualificazione della censura come vizio di motivazione sarebbe stata preclusa dalla doppia conforme.
Anche il secondo motivo, sulla violazione degli artt. 2033 e 2043 c.c., è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato il diverso esito del giudizio in base ad una domanda di tipo contrattuale.
Il terzo e quarto motivo, trattati congiuntamente, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha chiarito che la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nella non rilevabilità ictu oculi dell’apocrifia della firma, principio che le censure non aggredivano direttamente. I motivi, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, miravano a ripetere il giudizio di fatto, rimesso alla sfera esclusiva del giudice di merito.
La Corte ha confermato il principio per cui la banca non risponde oggettivamente per l’esecuzione di un ordine di bonifico a firma apocrifa, ma solo per colpa, quando non rilevi un’operazione manifestamente anomala o una falsità emergente ad occhio nudo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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