Il tempo tuta degli operatori sanitari rientra nell’orario di lavoro se la divisa è imposta da esigenze di sicurezza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17459 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario, comunemente denominate tempo tuta, rientrano nell’orario di lavoro quando il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto. Detta circostanza integra gli estremi della nozione di orario di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, poiché il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni. L’eventuale mancata puntuale allegazione dell’articolazione dei turni non è di ostacolo alla retribuibilità del tempo tuta quando la circostanza che la vestizione avvenga prima del turno e la svestizione subito dopo il suo termine risulti incontestata tra le parti. È altresì irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.
Il Fatto
Due operatori professionali sanitari, in servizio presso una azienda sanitaria locale, lamentavano la mancata percezione della c.d. indennità di divisa, nota come tempo tuta, nel periodo dall’aprile 2012. I lavoratori adivano il Tribunale per ottenere la condanna dell’ente datoriale alla corresponsione delle differenze retributive maturate per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione, ritenendo tale periodo qualificabile come orario di lavoro effettivo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava il ricorso e la Corte d’Appello di Napoli confermava integralmente la pronuncia, ritenendo non assolto l’obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio. La Corte territoriale riteneva che i lavoratori non avessero puntualizzato in ricorso l’esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l’articolazione dei turni lavorativi e degli orari esatti in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione e svestizione, necessari per esaminare la continuità con l’attività lavorativa e per verificare l’assoggettamento al potere datoriale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui i lavoratori denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., per non avere la Corte di merito qualificato il tempo tuta come orario di lavoro e, di conseguenza, non ne aveva dichiarato la retribuibilità.
La Corte osserva che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 definisce chiaramente l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Da tale nozione emerge che il tempo tuta deve essere retribuito in qualità di tempo in cui il lavoratore è fisicamente presente al lavoro ed effettivamente a disposizione del proprio datore, come nel caso di specie, in cui i ricorrenti erano obbligati, anche per superiori esigenze di sanità e igiene, a essere presenti nel luogo di lavoro ad inizio turno già con indosso gli abiti appositamente prescritti per ragioni di sicurezza e incolumità del personale addetto.
Il principio è costante nella giurisprudenza della Corte: le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto (Sez. L, Ordinanza n. 18612 del 08/07/2024; Sez. L, Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018). La Corte aggiunge che resta irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale (Cass. n. 20784/2024; Cass. n. 2726/2026).
Quanto all’onere probatorio, la circostanza che la vestizione avvenga prima del turno e la svestizione subito dopo il suo termine risulta, a livello fattuale, incontestata tra le parti. Tale elemento assume rilievo dirimente, poiché la contestazione della articolazione dei turni non era stata sollevata dall’ente datoriale. L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente della seconda censura, relativa al vizio di motivazione, che è rimasta assorbita.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.