Inammissibile per la Cassazione il motivo che non censura l’accertamento in fatto della natura di contratto di trasporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17746 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del committente di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 ha natura legale e sorge al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, tra i quali assumono rilievo l’esistenza di un appalto o subappalto rientrante nel relativo ambito applicativo e l’inadempimento del datore di lavoro. Tale tutela non è applicabile al contratto di trasporto, che non è assimilabile all’appalto di servizi di trasporto. È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non si traduca in una critica puntuale della decisione impugnata e della relativa ratio decidendi, mediante specifica indicazione delle ragioni per le quali essa sarebbe erronea. L’accertamento in fatto della natura del contratto, in mancanza di specifica censura, non è rivalutabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’INPS aveva notificato alla società committente un verbale di accertamento, rilevando che alcuni lavoratori, formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi di una cooperativa, erano in realtà stabilmente inseriti nell’organizzazione produttiva della società che eseguiva servizi di trasporto merci per conto della committente. Sulla base di ciò, l’Istituto aveva configurato una somministrazione illecita di manodopera e la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di quest’ultima società.
La società committente aveva proposto domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, ma il Tribunale l’aveva respinta, condannandola al pagamento dei contributi in quanto responsabile solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che tra la committente e la società utilizzatrice intercorresse un contratto di trasporto e non un appalto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso dell’INPS, che sosteneva un’interpretazione estensiva dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, tale da ricomprendere qualsiasi schema negoziale idoneo a realizzare l’esternalizzazione di una parte del processo aziendale, anche diverso dall’appalto in senso tecnico, purché caratterizzato da codatorialità.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva, infatti, accertato in fatto che il rapporto aveva natura di contratto di trasporto, escludendo sia la codatorialità sia qualsiasi forma di eterodirezione da parte della committente, che non esercitava alcun potere organizzativo sul personale impiegato. Il ricorrente non aveva indicato fatti decisivi pretermessi o travisati, limitandosi a sollecitare una diversa lettura dell’accertamento di fatto, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella specie non specificamente evocati.
La Cassazione ha inoltre richiamato il proprio orientamento, secondo cui la tutela speciale prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile al contratto di trasporto, non assimilabile all’appalto di servizi di trasporto. Ha precisato che la responsabilità solidale del committente sorge al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, tra cui l’esistenza di un appalto, e che incombe sull’ente previdenziale l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione.
Il Collegio ha infine escluso che le ulteriori disposizioni richiamate dal ricorrente, relative a profili contributivi generali, potessero incidere sul presupposto indefettibile dell’obbligazione solidale, costituito dall’esistenza di un appalto. La diversa qualificazione del rapporto postulata dall’Istituto avrebbe presupposto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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