Illegittimo il parere sugli incentivi per funzioni tecniche in caso di rinnovo contrattuale per conflitto intertemporale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 106 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il primo quesito, volto a individuare il criterio giuridico per risolvere un conflitto tra norme in caso di successione nel tempo (regime intertemporale tra il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 36/2023), non è ammissibile in sede di parere, poiché non riguarda l’interpretazione di norme che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, ma una mera questione di diritto intertemporale. Il secondo quesito, subordinato alla risposta positiva al primo, è soggetto ad assorbimento improprio.
Il Fatto
Il Comune di Cerano (Novara) ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, premettendo che la giurisprudenza contabile ha reiteratamente chiarito che l’art. 113 del previgente D.Lgs. n. 50/2016 subordina il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche all’esperimento di una procedura comparativa.
L’Ente ha evidenziato che il quadro normativo ha subito una profonda novazione con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che, all’art. 45, estende l’incentivabilità alle procedure di affidamento in senso lato. In questo contesto, l’Ente chiede se, per un’opzione di rinnovo contrattuale formalizzata in data odierna, ancorché l’affidamento primigenio sia stato assoggettato al regime del D.Lgs. n. 50/2016, debba trovare applicazione il nuovo Codice e se, di conseguenza, risulti legittimo il riconoscimento degli incentivi per il personale dipendente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità della richiesta sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta è ammissibile in quanto proviene da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed è firmata dal sindaco.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha ricordato che la facoltà di richiedere pareri è circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica, la cui nozione dinamica non inerisce alle materie in sé considerate, ma alle specifiche questioni che possono sorgere in relazione all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. La linea di confine si colloca tra tali norme e quelle che hanno meri riflessi di natura finanziaria.
Nel caso di specie, il primo quesito non riguarda aspetti contabili derivanti dall’applicazione dell’uno o dell’altro Codice, ma esclusivamente l’individuazione del criterio giuridico per risolvere un conflitto tra norme in caso di successione nel tempo. Si tratta di una questione di diritto intertemporale che non involge l’interpretazione di norme impositive di limiti alla spesa, rendendo il quesito oggettivamente inammissibile.
Quanto al secondo quesito, l’Ente ne ha espressamente limitato la disamina al caso in cui la Sezione avesse ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 36/2023, costituendo un rapporto di subordinazione logica rispetto al primo. In assenza di decisione sul primo quesito, il secondo è soggetto ad assorbimento improprio, in quanto la questione assorbita è implicata in quella assorbente e la soluzione finale non ne può essere modificata.
La Sezione ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta di parere sia per il primo sia per il secondo quesito, rilevando come la funzione consultiva non possa interferire con quella degli organi giurisdizionali, anche in relazione a comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte della Procura contabile.
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Nota della Redazione
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