Rifinanziamento del FIR e criticità gestionali nella liquidazione degli indennizzi ai risparmiatori (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 52 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. L’accertata formazione di ingenti residui passivi e di economie di stanziamento, unitamente alla sovrastima delle risorse assegnate per il funzionamento degli organi collegiali, integra una criticità gestionale che l’amministrazione è tenuta a rimuovere, assicurando una corretta stima degli stanziamenti e una definizione celere dei procedimenti. L’obbligo di ottemperanza alle decisioni del giudice amministrativo favorevoli ai risparmiatori, una volta cessata l’attività della Commissione tecnica originaria, grava sul Ministero dell’economia e delle finanze, che può avvalersi del supporto della società in house.
Il Fatto
La legge n. 145/2018 ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione di 525 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, per indennizzare i risparmiatori che avevano subito un pregiudizio ingiusto da banche in liquidazione coatta amministrativa per violazioni massive degli obblighi del TUF. La gestione è affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che si avvale di una Commissione tecnica e della Consap quale società in house per la segreteria tecnica. La deliberazione in commento costituisce l’esito dell’indagine programmata con deliberazione n. 7/2023/G, volta a verificare l’utilizzo delle risorse e il numero dei risparmiatori indennizzati.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo del FIR, segnato da numerosi interventi legislativi che hanno modificato i requisiti di accesso, le percentuali di indennizzo e i termini procedimentali. L’attività istruttoria ha esaminato 144.871 domande, accogliendone 134.138 e liquidando complessivamente 1.355.213.372,68 euro. L’analisi della gestione contabile evidenzia, sul capitolo 7604, una significativa economia di stanziamento per l’esercizio 2023, pari a 185.138.560,14 euro, e un costante disallineamento tra previsioni e pagamenti, giustificato solo in parte dalla pandemia e dalle modifiche normative. Sul capitolo 1598, destinato ai compensi della Commissione tecnica, la Sezione rileva una marcata sovrastima: su uno stanziamento di 3.600.000,00 euro sono stati erogati 1.125.721,03 euro, con un’utilizzazione pari a circa un terzo delle risorse. In ordine al contenzioso, la relazione richiama l’orientamento del giudice amministrativo che ha censurato il deficit di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti di diniego fondati esclusivamente sul richiamo al lodo Anac, e afferma che, cessata la Commissione, l’obbligo di ottemperanza grava sul Ministero dell’economia. Con riferimento al rifinanziamento disposto dall’art. 1, commi 762-765, legge n. 199/2025, la Corte invita l’amministrazione ad assicurare la rapida definizione delle domande ripresentate dai risparmiatori le cui istanze erano state respinte per incompletezza, al fine di evitare la formazione di nuovi residui e di stimare correttamente le risorse da destinare alla nuova Commissione tecnica.
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Nota della Redazione
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