Il procedimento delle audizioni istruttorie della Sezione del controllo sugli enti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 113 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti disciplina con propria determinazione il procedimento delle audizioni, configurandole quale atto istruttorio volto ad acquisire informazioni, pareri e chiarimenti propedeutici all’esercizio del controllo. Le audizioni si distinguono in due tipologie: quelle ai fini di referto annuale, declinate in quattro sottotipi a seconda della titolarità della convocazione e della fase procedimentale, e quelle ai fini di segnalazione al Ministero vigilante o al Parlamento, attivate su segnalazione degli stakeholder previa deliberazione della camera di consiglio. Lo svolgimento deve rispettare i principi di legalità, imparzialità, contraddittorio, trasparenza e rappresentatività. Costituisce elemento essenziale la verbalizzazione dell’audizione, redatta dal funzionario assegnato e sottoscritta dal verbalizzante, dal magistrato conduttore e dall’audito, con acquisizione al fascicolo istruttorio.
Il Fatto
Con determinazione n. 113 del 15 giugno 2026, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, in adunanza plenaria, ha ritenuto necessario definire in maniera più puntuale le modalità di svolgimento delle audizioni nei confronti degli enti sottoposti a controllo, dei Ministeri vigilanti e di soggetti diversi, per argomenti di carattere generale o inerenti al concorso della Sezione alla composizione del quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata.
La disciplina trae fondamento dalle norme istitutive dei poteri istruttori della Corte – art. 100, secondo comma, Cost., art. 16 del r.d. n. 1214/1934, art. 6 della legge n. 259/1958 e art. 3, comma 8, della legge n. 20/1994 – come interpretate alla luce del principio del contraddittorio, nonché dal Nuovo Regolamento interno della Sezione, approvato con determinazione n. 112 del 15 giugno 2026, e dal Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 e successive modificazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che le audizioni rappresentano un atto istruttorio di rilievo, volto ad acquisire elementi conoscitivi necessari e propedeutici rispetto all’oggetto del controllo o dell’indagine. La regolamentazione si rende opportuna in ragione della pluralità di disposizioni che prevedono tale strumento, attribuendone la titolarità a soggetti diversi a seconda della fase procedimentale, e della necessità di assicurare uniformità e correttezza procedurale.
L’atto individua due tipologie di audizioni. La prima, ai fini di referto annuale, si articola in quattro sottotipi: le audizioni disposte dal magistrato istruttore di concerto con il Presidente ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Nuovo Regolamento; quelle disposte dal Presidente su richiesta del magistrato istruttore, ai sensi dell’art. 9, comma 3, nei confronti di dirigenti e figure apicali dell’ente o del Ministero vigilante, nell’ambito di procedimenti di rilievo; quelle disposte dal Presidente per indagini su argomenti di carattere generale, anche in chiave comparativa per gruppi di enti omogenei; e, infine, quelle che si svolgono nel corso dell’adunanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. d, relative a questioni complesse suscettibili di rilievo.
La seconda tipologia riguarda le audizioni ai fini di segnalazione al Ministero vigilante o al Parlamento, attivate su segnalazione degli stakeholder di questioni di particolare complessità o interesse pubblico. In tal caso il Presidente, previa camera di consiglio che delibera di procedere ad approfondimenti istruttori, dispone l’audizione del segnalante, il cui esito potrà essere comunicato in forma di segnalazione.
La deliberazione definisce inoltre le fasi comuni del procedimento: l’avvio e la convocazione, con nota formale contenente oggetto, data, ora e luogo, e il rispetto di un congruo preavviso di almeno cinque giorni; lo svolgimento, in presenza o in modalità telematica; la verbalizzazione, con redazione del processo verbale a cura del funzionario assegnato e sottoscrizione da parte del verbalizzante, del magistrato conduttore e dell’audito; la conclusione, con acquisizione del verbale al protocollo della Sezione e inserimento nel fascicolo istruttorio, quale parte integrante.
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Nota della Redazione
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