Retribuzione feriale ed effetto dissuasivo: sindacato di legittimità sulla valutazione di incidenza delle indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18529 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, l’obbligo di mantenere la retribuzione ordinaria implica l’inclusione di tutte le voci che presentano un nesso funzionale con l’esecuzione delle mansioni e siano correlate allo status personale e professionale del lavoratore. La verifica dell’effetto dissuasivo del mancato pagamento di tali voci nel periodo feriale, da compiersi attraverso un giudizio di comparazione tra la retribuzione corrisposta in costanza di servizio e quella feriale, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale apprezzamento, se privo di errori logici o giuridici, è insindacabile in sede di legittimità, anche quando si fondi sulla valutazione della percentuale di incidenza delle voci escluse sul trattamento economico complessivo.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente della società Mercitalia Rail s.r.l., con la qualifica di macchinista, aveva agito in giudizio per ottenere l’inclusione nella retribuzione feriale di due voci retributive: la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per l’assenza dalla residenza.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Torino, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo non dimostrato l’effetto dissuasivo del mancato riconoscimento di tali voci. La Corte territoriale aveva valorizzato la circostanza che la loro incidenza sulla retribuzione complessiva fosse pari a circa il 3,37%, talmente contenuta da non poter costituire un deterrente alla fruizione delle ferie. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso, richiama il proprio consolidato orientamento, fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve consentire al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per non dissuaderlo dall’esercizio del diritto al riposo.
La Corte ribadisce che l’espressione “ferie annuali retribuite” implica il mantenimento della retribuzione ordinariamente percepita e che qualsiasi diminuzione può costituire un incentivo a rinunciare alle ferie. In tale prospettiva, la retribuzione feriale comprende ogni importo pecuniario che abbia un collegamento funzionale con le mansioni svolte e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, come nel caso delle indennità oggetto di causa.
La Corte di legittimità, tuttavia, precisa che il giudizio sull’effetto dissuasivo non può essere astratto, ma va condotto in concreto. Rileva che la sentenza impugnata non si è discostata dai principi regolatori della materia, avendo riconosciuto la pertinenza delle indennità alle mansioni del lavoratore, ma ha escluso l’effetto deterrente sulla base di un accertamento di merito, incentrato sull’incidenza percentuale pari al 3,37% delle voci non corrisposte sul trattamento economico spettante.
Tale valutazione, secondo la Corte, è priva di errori logici o giuridici e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. La Corte d’appello ha inoltre correttamente chiarito che il giudizio di comparazione, per essere valido, deve avvenire su orizzonti temporali omogenei, non potendo la differenza feriale rivendicata su base annuale essere confrontata con la sola retribuzione ordinaria mensile.
Il ricorso viene pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione del raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti processuali.
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Nota della Redazione
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