L’inammissibilità in appello per motivi generici richiede l’effettiva verifica della specificità delle censure (Cass. civ. Sez. 1 n. 18693 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione dell’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. integra un error in procedendo che legittima la Corte di cassazione al diretto esame degli atti del giudizio di merito, sempre che il motivo di ricorso rispetti il principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c. L’osservanza del dettato dell’art. 342 c.p.c. non impone forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, essendo la specificità dei motivi commisurata all’ampiezza delle argomentazioni della sentenza impugnata. Il giudice d’appello non può dichiarare le censure generiche senza operare una concreta verifica del loro contenuto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva, aveva respinto sia l’appello principale sia l’appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda risarcitoria di un risparmiatore per le operazioni di disinvestimento titoli compiute dal figlio, qualificato falsus procurator. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili le censure relative alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché ritenute generiche e apodittiche. Con successiva sentenza definitiva, all’esito di consulenza tecnica, la stessa Corte aveva poi definito il giudizio anche sulla voce di danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la banca deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e per motivazione apparente. Il Collegio ha rammentato che, in tema di error in procedendo, il giudice di legittimità può procedere all’esame diretto degli atti processuali, ma tale potere presuppone che il motivo di ricorso sia ammissibile secondo i criteri di specificità e sinteticità richiesti dall’art. 366 c.p.c., come modulati anche alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia).
Nel caso di specie, la ricorrente aveva riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto del gravame incidentale, evidenziando così le censure formulate in appello. Ciò ha consentito alla Corte di verificare direttamente che le doglianze relative all’erronea liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non potevano essere qualificate né generiche né apodittiche. Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarle nel merito, anziché dichiararne l’inammissibilità.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo motivo, invece, è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia, non subordinato a un’istanza di parte e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
La sentenza non definitiva è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale, tenendo conto ex art. 336 c.p.c. degli effetti della decisione anche sulla statuizione in punto spese della sentenza definitiva.
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Nota della Redazione
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