Risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi: la prescrizione decorre dalla l. 370/1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 14417 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. La circostanza che lo Stato membro non abbia correttamente trasposto la direttiva attributiva del diritto non incide sul decorso del termine di prescrizione, né è necessaria una pronuncia della Corte di giustizia che accerti l’inadempimento dello Stato, salvo che sia lo Stato, con il proprio comportamento, ad aver determinato la tardività dell’azione giudiziaria. L’art. 11 della l. n. 370/1999 ha compiuto una aestimatio del danno valevole anche per i soggetti non ricompresi nella previsione, determinando la natura di debito di valuta dell’obbligazione risarcitoria.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti a scuole di specializzazione in periodi diversi, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante la formazione, in violazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di corrispondere un’adeguata retribuzione. Il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, che individuò il dies a quo nella data di entrata in vigore della l. n. 370/1999.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il motivo con cui i ricorrenti contestavano l’individuazione dell’exordium praescriptionis. Richiamando un orientamento consolidato e risalente alle sentenze gemelle del 2011, la Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Il Collegio ha escluso che la mancata o tardiva trasposizione della direttiva potesse giustificare la decorrenza del termine da un momento successivo, affermando che il testo della direttiva 82/76/CEE, pubblicata nel 1982, era sufficientemente chiaro nel riconoscere il diritto a un’adeguata remunerazione.
Quanto all’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte ne ha rilevato la manifesta irrilevanza, richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo cui il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro eccepisca la prescrizione, purché il termine sia ragionevole e non vi sia stato un comportamento dello Stato idoneo a ritardare l’azione del danneggiato.
Con riferimento alle posizioni di alcuni ricorrenti, il Collegio ha rilevato il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ma ha comunque deciso la causa nel merito. Ha rigettato le domande relative alla sottostima del risarcimento, alla perdita di chance e agli interessi compensativi, in quanto non sorrette da specifica allegazione e prova. Ha inoltre escluso il diritto al risarcimento per il medico specializzato in una disciplina non contemplata dalle direttive, in assenza di prova della coincidenza sostanziale con le specializzazioni previste. Infine, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di una delle parti.
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e, in applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma esemplare in favore della Presidenza del Consiglio, considerata la manifesta infondatezza delle tesi difensive e la proposizione di numerosi ricorsi identici da parte della stessa difesa.
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Nota della Redazione
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